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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2024.

Giustizia amministrativa202502544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta docente di specifici importi, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 giugno 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 degli importi di euro 2.500,00 per uno dei ricorrenti ed euro 1.500,00 per l'altro, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Sebbene il titolo fosse stato notificato il 10 gennaio 2025 e fosse decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'obbligo di accredito era rimasto inadempiuto. Il Ministero si è costituito depositando un decreto di pagamento relativo alle sole spese legali, senza contestare il mancato adempimento della parte del giudicato concernente la carta docente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, per la parte relativa al contributo alla formazione mediante carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione effettuata dal ricorrente. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza ai giudicati e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta destinata al contributo per la formazione del personale docente, sulla quale dovevano essere accreditati gli importi riconosciuti dal giudicato presupposto.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, nel giudizio amministrativo, la regolazione delle spese e il richiamo alle disposizioni processuali civili compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone un'attività determinata, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato, indicando gli atti necessari e le modalità di adempimento.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, a fronte di una pretesa adeguatamente documentata, consente al giudice dell'ottemperanza di ritenere accertata la persistente inosservanza del giudicato.
  • Il deposito di un atto esecutivo limitato alle sole spese legali non integra l'esecuzione completa di un giudicato che impone anche l'attribuzione della prestazione principale riconosciuta in sentenza.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, disciplinandone il termine di intervento e i poteri sostitutivi necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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