Ordinanza n. 1310/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM di rigetto del 04.08.2023 - notificato il 25.10.2023 – con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l’istanza di cittadinanza K 10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2023, notificato il 25 ottobre 2023, con cui è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, nell'ambito della programmazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, ha rilevato la necessità di verificare la persistente attualità dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione della causa e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. Ha inoltre constatato che non era stato depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha deciso definitivamente sulla domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, esse dovranno fornire chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere e potranno depositare documentazione rilevante, anche ai fini di un'eventuale definizione in rito. Il Ministero dell'Interno è stato inoltre onerato del deposito del fascicolo del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. La causa sarà calendarizzata prioritariamente se matura per la decisione. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte privata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel contesto degli adempimenti processuali e della verifica della completezza del contraddittorio e degli atti di causa.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo non presente in atti.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, la calendarizzazione prioritaria di una causa presuppone la verifica della persistente sussistenza dell'interesse a ricorrere, della compiuta istruzione della causa e della conformità degli atti e documenti alle regole del processo amministrativo telematico.
- Quando il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato non è presente agli atti, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione di depositarlo ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine alle parti per gli adempimenti istruttori.
- Prima della definizione del giudizio, il giudice può onerare entrambe le parti di chiarire se persista l'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali circostanze idonee a determinare una pronuncia in rito, anche per evitare la prosecuzione di controversie prive di attuale utilità.
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