Sentenza n. 167/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 66 del 24.11.2025 del Comune di Fontanafredda avente ad oggetto il “divieto di utilizzo di un ponticello per l'attraversamento del Rio La Pianca nei pressi dell'area distinta catastalmente nella mappa dell'Agenzia per il Territorio del Comune di Fontanafredda (PN) al Fg. 47 mapp. 102, di proprietà del Demanio idrico regionale” e di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, pure di data e protocollo sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vietava l'utilizzo di un ponticello per l'attraversamento del Rio La Pianca, subordinandone la riapertura al deposito della documentazione strutturale e al collaudo, con prospettazione della demolizione in caso di non conformità edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dei fondi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale sostenendo che il ponticello, utilizzato da decenni e necessario per raggiungere i terreni agricoli, fosse stato interdetto sulla base della sola assenza di documentazione amministrativa reperita presso gli uffici, senza un'effettiva verifica della sicurezza strutturale, della rilevanza idraulica dell'opera, dell'originaria abusività edilizia o della normativa vigente al momento della realizzazione. Sono stati dedotti: incompetenza e sviamento, poiché il Comune avrebbe esercitato poteri spettanti alla Regione o agli enti tecnici competenti e, ove l'atto fosse qualificato come contingibile e urgente, il potere sarebbe spettato al sindaco; difetto di istruttoria e di motivazione; mancanza della prova dell'abusività; erronea ricostruzione della natura storica del manufatto; violazione dell'affidamento maturato per il pluridecennale utilizzo; insussistenza dei presupposti di urgenza; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; nonché riserva di una futura domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo l'esistenza di percorsi alternativi per raggiungere i fondi, e ha difeso la legittimità dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di carenza di interesse. Il Comune non ha provato l'equivalenza dei percorsi alternativi, che dalle mappe apparivano più lunghi, tortuosi e non chiaramente percorribili con mezzi agricoli. Nel merito, il Collegio ha accolto le censure relative all'incompetenza e all'illegittimo fondamento normativo, al difetto di istruttoria e motivazione e all'insussistenza dell'urgenza, assorbendo gli ulteriori motivi. L'atto non poteva essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 TUEL: era stato adottato da un dirigente, anziché dal sindaco, e si limitava ad affermare apoditticamente l'urgenza senza indicare una situazione di pericolo attuale né la materiale impossibilità di differire l'intervento. Il richiamo difensivo all'art. 50 come mero refuso e alla competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL è stato giudicato una modifica inammissibile della motivazione in sede giudiziale. L'ordinanza non rientrava neppure nei poteri dirigenziali ex art. 107, comma 3, lett. g), TUEL, poiché non accertava un abuso edilizio concreto, ma imponeva il deposito di documentazione e prospettava la demolizione in via eventuale; inoltre il dirigente non poteva disporre l'interdizione dell'utilizzo dell'opera fino al collaudo. Il provvedimento è stato quindi qualificato come perplesso e privo di valido fondamento normativo, con conseguente annullamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
ordinanze contingibili e urgenti
Il potere contingibile e urgente richiede una situazione di pericolo concreta e attuale, non fronteggiabile con i poteri ordinari, e appartiene alla competenza del sindaco; il mero richiamo alla sussistenza dell'urgenza non è sufficiente.
art. 107 d.lgs. 267/2000
provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
La competenza dirigenziale in materia edilizia presuppone l'accertamento di un abuso e non consente, in assenza di tale accertamento, di imporre genericamente il deposito di documentazione, prospettare una demolizione eventuale o interdire l'utilizzo del manufatto fino al collaudo.
art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000
provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale
La norma non costituisce base idonea per l'interdizione dell'utilizzo di un'opera né per un ordine di ripristino subordinato a un futuro e non accertato riscontro di non conformità.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve esplicitare le ragioni dell'urgenza e gli elementi istruttori posti a fondamento dell'intervento; l'assenza di verifiche tecniche e la motivazione meramente assertiva rendono illegittima l'ordinanza.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e loro audizione in camera di consiglio.
art. 55, comma 8, c.p.a.
L'istanza di autorizzazione al deposito tardivo è stata esaminata, ma i documenti non sono stati acquisiti perché ritenuti superflui ai fini della decisione.
Massime di principio
- Un'ordinanza contingibile e urgente può essere adottata soltanto in presenza di un pericolo concreto, attuale e grave, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari, e deve motivare specificamente la materiale impossibilità di differire l'intervento; l'affermazione apodittica dell'urgenza non è sufficiente.
- Quando un provvedimento è adottato da un dirigente con richiamo all'art. 50 TUEL, esso non può essere riqualificato in giudizio sulla base di un diverso fondamento normativo o della qualificazione del richiamo come mero refuso, poiché ciò integra una modifica postuma della motivazione.
- I poteri dirigenziali comunali di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino presuppongono l'accertamento di un abuso edilizio e non consentono di disporre genericamente l'interdizione dell'utilizzo di un manufatto fino al deposito di documentazione o al collaudo.
- L'assenza o l'irreperibilità di documentazione amministrativa storica non dimostra, di per sé, l'originaria abusività di un manufatto e non può sostituire una specifica istruttoria tecnica e giuridica sui presupposti dell'intervento amministrativo.
- Ai fini dell'interesse a ricorrere contro l'interdizione dell'accesso a un fondo, la disponibilità di percorsi alternativi deve essere provata dall'amministrazione e deve riguardare percorsi effettivamente equivalenti per praticabilità, lunghezza e utilizzabilità; la mera prospettazione di percorsi alternativi non è sufficiente.
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