Sentenza n. 197/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio a domanda all'età di 56 anni con 36 anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso era stato inizialmente proposto dinanzi al TAR Palermo, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato quale giudice competente il TAR Lombardia. L'unico motivo dedotto denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché eccesso di potere. L'INPS ha eccepito il difetto del requisito soggettivo, sostenendo che il beneficio sarebbe riservato alla Polizia di Stato, e ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987; nel merito ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, condannando l'INPS a rideterminare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui assoggetta a un onere contributivo il beneficio per chi cessa a domanda, operi ai soli fini pensionistici e non sia applicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Ha ritenuto invece applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il Corpo della Guardia di Finanza, in forza dell'art. 16 l. n. 121/1981 e dell'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 da parte dell'art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil. non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso: l'abrogazione di una norma non fa rivivere, salvo espressa previsione legislativa, una disposizione anteriormente abrogata. È stata respinta anche l'eccezione di decadenza, poiché la disposizione sul termine per presentare la domanda non individua con chiarezza i presupposti della decadenza e si riferisce prevalentemente ai presupposti sostanziali del beneficio, non a un onere procedimentale la cui inosservanza comporti la perdita del diritto. L'omesso riconoscimento del beneficio nella documentazione formata dall'amministrazione di provenienza è stato ritenuto irrilevante nei rapporti con il ricorrente, essendo il diritto direttamente previsto dalla legge. Le spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...].
La disposizione attribuisce i sei scatti, anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, comprese le forze di polizia a ordinamento militare, quando il dipendente cessato a domanda abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
La disciplina onerosa per il personale cessato a domanda opera ai soli fini pensionistici e non condiziona il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, convertito dalla l. n. 468/1987, come modificato dall'art. 11 l. n. 231/1990
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, [...] che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti [...].
La precedente limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso non è applicabile quale norma reviviscente dopo la sua abrogazione.
art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
La norma conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil.
A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: [...] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10.
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disciplina abrogata dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, in assenza di un'espressa previsione ripristinatoria.
art. 16 l. n. 121/1981
La nozione di forze di polizia comprende, oltre alla Polizia di Stato, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza; il beneficio dell'art. 6-bis è pertanto applicabile anche agli appartenenti a tali corpi.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, si applica al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, compreso il Corpo della Guardia di Finanza, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché siano integrati i requisiti sostanziali previsti dalla disposizione.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina al pagamento della contribuzione residua l'attribuzione degli aumenti periodici al personale cessato a domanda, disciplina il beneficio ai fini pensionistici e non può essere applicato per escludere o condizionare il riconoscimento dei sei scatti nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva modificato una norma anteriormente abrogata non determina la reviviscenza della formulazione previgente, salvo che il legislatore disponga espressamente il ripristino della norma abrogata.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non può comportare decadenza dal beneficio quando la disposizione non individui in modo chiaro e univoco tale conseguenza e il termine riguardi condizioni procedimentali, anziché i presupposti sostanziali del diritto.
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