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Parere

Parere n. 106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Alfonso Contaldo contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Cineca e nei confronti di Annalisa Villa e Alice Liguori per l’annullamento: della graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014\2015, pubblicata in data 12 maggio 2014, sul sito www.accessoprogrammato.it, nella quale risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione del ricorrente; del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ove ha svolto la prova di accesso; dell'avviso del MIUR del 13.01.2014- prot. n. 562- recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014/2015”, ove si comunicavano “le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per il giorno 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua italiana" e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvevano "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successiva mediante apposito decreto; dei verbali della commissione del concorso dell’Ateneo ove ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; dell'art. l0, comma l, del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20; del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione per l'anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale; del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015"; della nota MIUR dell’11 aprile 2014 con la quale si comunica che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato; della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenete la prova concorsuale presso l'ateneo ove il ricorrente ha svolto la prova di ammissione; del bando di concorso per l'Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n. 315 del 7 febbraio 2014, n. 315; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto. nonché per la declaratoria del suo diritto di essere ammesso anche con riserva ed in soprannumero per l'anno accademico 2014/2015 al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi Federico II di Napoli; in subordine, per la declaratoria del suo diritto di essere iscritto anche con riserva ed in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, per l'anno accademico 2014/2015 al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi Federico II di Napoli; con conseguente ordine di immatricolazione dello stesso al corso di laurea presso la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ovvero presso le altre sedi universitarie indicate nella domanda di ammissione.

Giustizia amministrativa201500717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria nazionale e degli atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015, con domanda di ammissione in soprannumero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante alla prova nazionale di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2014/2015, ha impugnato la graduatoria, gli scorrimenti, i decreti ministeriali e universitari, i verbali, la documentazione concorsuale e gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità, segretezza e anonimato della prova, della lex specialis, delle regole sulla verbalizzazione e sul funzionamento degli organi collegiali, nonché eccesso di potere, difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento e lesione dell’affidamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’ammissione, anche con riserva e in soprannumero, al corso di laurea. Dopo l’accoglimento cautelare dell’istanza e la conseguente ammissione temporanea al corso, il ricorrente ha comunicato di avere conseguito la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 17 luglio 2024, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con consolidamento degli effetti. Il Ministero ha chiesto il rigetto nel merito, riferendo tuttavia che il ricorrente risultava iscritto fuori corso al sesto anno.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo applicabile il principio del consolidamento. L’ammissione cautelare al corso e il successivo completamento degli studi, culminato nel conseguimento della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 17 luglio 2024, hanno determinato una situazione di fatto incompatibile con la prosecuzione della controversia sull’ammissione al corso del 2014/2015. Il conseguimento del titolo ha inoltre dimostrato, sia pure posteriormente, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare. È stata valorizzata anche l’assenza di un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai compiuto. Il parere non ha esaminato nel merito le singole censure dedotte contro la procedura concorsuale.

Osservazioni

Sopravvenuto conseguimento della laurea e consolidamento

A seguito dell’ammissione cautelare al corso di laurea, il conseguimento della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’ammissione originaria e ha determinato il consolidamento della situazione accademica maturata.

Mancato esame delle censure sulla procedura concorsuale

Le censure relative alla graduatoria, all’anonimato e alla segretezza della prova, alla verbalizzazione, ai decreti ministeriali e agli altri atti della procedura non sono state esaminate nel merito, essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    È la disciplina generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato ha reso il parere.

  • art. 4 dell’allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85

    È richiamato dal ricorrente in relazione alle regole della procedura di ammissione, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.

  • art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    È invocato dal ricorrente con riguardo alla segretezza della prova concorsuale; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’anonimato e alla segretezza delle prove concorsuali; non è stato applicato nel merito dal parere.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa e alla verbalizzazione delle operazioni concorsuali; il parere non ha deciso la relativa censura.

  • art. 10 dell’allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85

    È richiamato dal ricorrente in tema di procedura concorsuale; la relativa censura non è stata esaminata per il sopravvenuto consolidamento.

  • art. 10, comma 1, D.M. 5 febbraio 2014, n. 85

    È impugnato nella parte relativa alla non idoneità dei candidati con punteggio inferiore a 20; il parere non ha affrontato la legittimità della previsione.

Massime di principio

  • Quando un candidato ammesso cautelarmente a un corso universitario a numero programmato completa il percorso formativo e consegue il relativo titolo, si determina una situazione di fatto idonea a fondare la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia sull’ammissione originaria.
  • Il conseguimento del titolo di studio, successivo all’ammissione cautelare, dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità sostanziali che la prova selettiva era destinata a verificare.
  • Il completamento del percorso accademico può consolidare gli effetti dell’ammissione cautelare anche quando l’amministrazione abbia contestato nel merito la fondatezza del ricorso, qualora non sussista un concreto interesse dell’amministrazione all’invalidazione del percorso ormai concluso.

Impugnazione della procedura di ammissione a Odontoiatria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dalla graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015. Il ricorso era rivolto contro il Ministero competente, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Cineca e gli atti della procedura concorsuale, tra cui la graduatoria, gli scorrimenti, i decreti ministeriali, il bando, i verbali e la documentazione di prova.

Censure dedotte

Il ricorrente sosteneva che la procedura fosse viziata per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, segretezza e anonimato delle prove concorsuali, nonché della par condicio dei candidati. Erano inoltre dedotti vizi concernenti la verbalizzazione delle operazioni, il funzionamento degli organi collegiali, la soglia di non idoneità fissata per i punteggi inferiori a 20 e la violazione dei principi di affidamento e di correttezza nella valutazione dei test a risposta multipla.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e l’ammissione al corso, anche in via cautelare, in soprannumero e senza pregiudizio per gli altri candidati utilmente collocati.

Fase cautelare e sviluppi successivi

Con il parere interlocutorio n. 1555/2015 del 22 maggio 2015, la Sezione Seconda aveva accolto la domanda cautelare e ammesso temporaneamente il ricorrente alla frequenza del corso di laurea, invitando l’amministrazione a trasmettere la relazione istruttoria.

A distanza di tempo, la Sezione Prima ha sollecitato le parti a chiarire se permanesse l’interesse alla definizione del ricorso o se fossero intervenute cause di improcedibilità. Il ricorrente ha comunicato di avere conseguito la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 17 luglio 2024, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con consolidamento degli effetti prodotti.

Il Ministero, pur concludendo per la manifesta infondatezza del ricorso, ha riferito che il ricorrente risultava iscritto fuori corso al sesto anno del corso di studi.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le singole censure relative alla legittimità della procedura concorsuale. Ha invece ritenuto decisiva la situazione sopravvenuta determinata dall’ammissione cautelare e dal successivo conseguimento della laurea.

Secondo il parere, il completamento degli studi ha dimostrato, sia pure a posteriori, il pieno possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare. L’avvenuto conseguimento del titolo ha quindi consolidato la posizione del ricorrente e reso priva di attualità la controversia sull’ammissione al corso relativo all’anno accademico 2014/2015.

Il Consiglio ha inoltre rilevato che non risultava sussistente un interesse concreto delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai completato.

Esito

Il parere ha concluso nel senso della cessazione della materia del contendere, in applicazione del principio del consolidamento. La decisione si colloca nel solco dei precedenti richiamati dal Collegio, tra cui il parere della Sezione Prima n. 1436/2024 e le pronunce della Sezione Settima del 14 aprile 2022, nn. 2856 e 28159, nonché del 27 aprile 2022, n. 3357.

La pronuncia non contiene dunque una valutazione sulla fondatezza delle contestazioni relative alla graduatoria, all’anonimato della prova, alla soglia di idoneità, ai verbali o agli altri atti della selezione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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