Sentenza n. 8134/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi in conseguenza dell’Ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, pubblicata in data 08.07.2024 n. R.G. 38778/2022 e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, da effettuarsi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese (Verona);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini italiani iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Interno e del Comune di Gazzo Veronese, deducendo la mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma dell’8 luglio 2024, passata in giudicato. Tale ordinanza aveva accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Nonostante la diffida inviata all’amministrazione comunale, gli adempimenti non erano stati eseguiti. I ricorrenti hanno quindi chiesto al TAR di ordinare l’ottemperanza e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande diverse, anche se connesse; che l’ottemperanza è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, trattandosi di azioni ontologicamente diverse; e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari. Rilevato che l’Ufficiale dello stato civile non aveva ancora adempiuto all’ordinanza del Tribunale di Roma, il TAR gli ha ordinato di completare entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile relative alla cittadinanza dei ricorrenti, comunicando l’esito alle autorità consolari competenti. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Verona, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura. Il commissario dovrà intervenire entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, salvo proroga autorizzata dal TAR. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione anche delle difficoltà organizzative e del cronico sotto-organico delle piccole amministrazioni comunali incaricate delle trascrizioni di cittadinanza iure sanguinis.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice ordina all’amministrazione gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate, in particolare del minore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla cognizione di domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla decisione da eseguire.
- L’esecuzione di un ordine giudiziale costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione destinataria dell’ordine e per i suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Il compenso del commissario ad acta nominato per supplire all’inadempimento dell’amministrazione deve essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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