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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, n. 2393 del 10 giugno 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 15 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2393 del 10 giugno 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2393 del 10 giugno 2024. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo che fosse ordinata l'integrale esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla sentenza passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e ha riservato la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando, nonostante la formazione del giudicato, dagli atti non risulti l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, individuato nella comunicazione della sentenza o nella sua notificazione se anteriore.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato dall'ordine di esecuzione.
  • La persistente mancata esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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