Cassazione Penale, Sentenza n. 32703/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato i loro appelli avverso il provvedimento del G.u.p. che aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca (art. 240-bis c.p.) relativo a beni formalmente intestati ai ricorrenti. Le doglianze principali erano: nullità e carenza di motivazione del provvedimento del G.u.p.; illegittima integrazione di motivazione da parte del Tribunale; mancata prova della reale disponibilità dei beni in capo all'indagato Vincenzo Larosa (i beni sono formalmente intestati a terzi); difetto di motivazione sulla sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale del nucleo familiare; difetto di motivazione sul periculum in mora che giustificherebbe il sequestro anticipato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a censurare la motivazione del provvedimento (censura improponibile in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) e ha confermato che, nel giudizio di appello relativo a misure cautelari reali, il Tribunale possiede piena cognizione e può integrare od ovviare alle carenze argomentative del G.u.p. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito elementi per ritenere la riconducibilità sostanziale dei beni all'indagato (riferimenti a insufficiente capacità reddituale dei ricorrenti e alla giovane età al momento delle acquisizioni) e avesse valutato la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che fosse soddisfatto lo standard minimo di motivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non particolarmente approfondito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo a fini di confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito possano apprezzare elementi indiziari sulla fittizietà delle intestazioni e sulla sproporzione patrimoniale
art. 321 cod. proc. pen. comma 2
Disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione, ivi compresa quella del periculum in mora, secondo uno standard minimo
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regola il giudizio d'appello avverso i provvedimenti cautelari reali; la Corte sottolinea l'effetto devolutivo e la piena cognizione del tribunale d'appello, che può integrare o correggere carenze motivazionali
art. 325 cod. proc. pen.
Limita la censura in cassazione alle questioni di diritto; la Corte ha ritenuto che i rilievi sulla motivazione dei primi tre motivi fossero sostanzialmente doglianze di merito non proponibili in Cassazione
art. 125 cod. proc. pen. comma 3
Richiama i rimedi per le questioni di motivazione apparente o inesistente; la Corte valuta se la motivazione minima richiesta sia stata fornita sul periculum in mora
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti formali di impugnazione relativi alla richiesta di indicazione dei motivi
Massime di principio
- Nei giudizi d'appello avverso provvedimenti cautelari reali il tribunale d'appello ha piena cognizione e può integrare o correggere carenze motivazionali del primo giudice; l'assenza di motivazione del G.u.p. non determina automaticamente l'annullamento se il giudice d'appello fornisce motivazione sufficiente
- Le censure dirette esclusivamente alla valutazione o completezza della motivazione sono, di regola, rimedi di merito e possono risultare improponibili in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; è preferibile sollevare questioni di diritto ben circoscritte per il gravame di legittimità
- Sullo scenario della fittizietà delle intestazioni, l'accusa deve fornire elementi che colleghino sostanzialmente i beni all'indagato (discrepanze reddituali, età/allineamento temporale delle acquisizioni, compenetrazione familiare); tali elementi possono essere valutati nel merito e non sono automaticamente annullabili in sede di legittimità
- La motivazione del periculum in mora deve essere concisa ma non assente: lo standard è 'minimo' ma concretamente collegato al rischio di dispersione o dissipazione dei beni; argomentazioni generali sulla commistione patrimoniale possono essere ammissibili se adeguatamente riferite al caso concreto
- Se il ricorso viene rigettato, è frequente la condanna alle spese processuali; dunque valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni in Cassazione fondate prevalentemente su critiche di fatto alla motivazione
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