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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17158/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva modificato la custodia in carcere (applicata dal G.I.P.) sostituendola con gli arresti domiciliari per alcuni capi e annullando la contestazione relativa al capo 1. Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.: sosteneva che dalle intercettazioni non risultava il suo coinvolgimento nelle cessioni (assenza di sequestri e di escussione degli acquirenti) e che mancava il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, dato il decorso di tre anni dall'ultima condotta e la stabile attività commerciale svolta dal 2020, con pregiudizio economico derivante dalla misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo proposto con motivi non consentiti o infondati. Ha confermato la valutazione del tribunale di merito sulla gravità indiziaria, richiamando il principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione fattuale né rivedere la valutazione delle intercettazioni se non per manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione prognostica circa l'attualità del pericolo di reiterazione del reato (il decorso di tre anni non inficia di per sé tale valutazione) e ha considerato le esigenze lavorative dell'indagato recessive rispetto alle esigenze cautelari, pur avendo il tribunale adottato misura attenuata rispetto alla custodia in carcere. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma indicata come titolo di reato contestato (riferita a ipotesi aggravate nel contesto di stupefacenti); utilizzata per definire la fattispecie contestata al capo 1 dell'imputazione originaria.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nel caso è stata specificamente richiamata la fattispecie del comma 5 per la riqualificazione del fatto al capo 10.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Criterio giuridico per la valutazione dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione del reato). La Corte ha confermato che l'attualità del pericolo può essere valutata prognosticamente e non richiede la mera constatazione di un'immediata occasione di recidiva.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per la possibilità di trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedimento deciso in forma scritta in mancanza di richiesta di discussione orale).

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2

    Richiamato come norma di collegamento applicativa rispetto alla disciplina transitoria/organizzativa che rende applicabile la procedura scritta richiamata.

  • Legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Norma di conversione/modifica richiamata nel testo per la collocazione normativa della procedura scritta; citata per completezza procedurale.

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    Riferimento normativo collegato alle modifiche procedurali menzionate; citato nel quadro normativo che ha reso applicabile la trattazione scritta.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: può censurare la motivazione solo per violazione di legge o manifestissima illogicità.
  • L'interpretazione del linguaggio emerso dalle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un travisamento palese e incontestabile del contenuto reale delle intercettazioni.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è valutabile in termini prognostici: non è necessario dimostrare un'immediata occasionale possibilità di recidiva, e un intervallo temporale anche pluriennale non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione.
  • Le esigenze lavorative o il danno economico derivante dalla misura cautelare possono essere considerati dal giudice, ma possono risultare recessive rispetto alle esigenze cautelari; il giudice di merito può comunque temperare la misura (es. sostituire la custodia in carcere con arresti domiciliari).
  • In procedure di riesame cautelare, per contestazioni di gravità indiziaria o esigenze cautelari, è prudente documentare elementi probatori diretti (sequestri, dichiarazioni degli acquirenti, riscontri oggettivi) per ridurre il rischio che la valutazione rimanga sostanzialmente discrezionale e non sindacabile in Cassazione.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

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