Sentenza del 12/10/2016 n. 20523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni avevano chiesto il rimborso della tassa governativa sulle concessioni relativa agli abbonamenti di telefonia mobile intestati agli enti, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto della tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. La CTR aveva inoltre ritenuto che i Comuni fossero esenti perché perseguivano finalità di interesse pubblico. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo che il presupposto impositivo fosse stato riprodotto nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003 e che l'esenzione spettasse soltanto all'Amministrazione dello Stato, non agli enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario dei Comuni contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa governativa, poiché la disciplina è sostanzialmente confluita nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre escluso l'esenzione per i Comuni, non essendo gli enti locali assimilabili allo Stato in assenza di una specifica disposizione legislativa. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per il consolidamento solo recente dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della Tariffa
Tassa sulla "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione"
La disposizione continua a costituire il fondamento della tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
L'esenzione fiscale prevista a favore dell'Amministrazione dello Stato è di stretta interpretazione e non può essere estesa automaticamente agli enti locali.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318
La sua abrogazione non ha fatto venir meno il presupposto della tassa, poiché la relativa disciplina è stata riprodotta nella normativa successiva.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160, 218 e 219
L'art. 160 ha mantenuto la disciplina autorizzatoria rilevante ai fini della tassa; l'art. 218 ha abrogato la precedente normativa, mentre l'art. 219 esclude che dalla liberalizzazione delle comunicazioni derivino nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Non prevede una generalizzata assimilazione degli enti locali allo Stato tale da consentire l'estensione automatica delle agevolazioni fiscali.
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
La norma interpretativa conferma che la nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
Direttiva 2002/20/CE
La tassa è stata ritenuta compatibile con la disciplina europea, anche alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 dicembre 2013, causa C-335/2013.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che disciplina un titolo autorizzatorio non elimina automaticamente un tributo collegato a quel titolo, se la disciplina autorizzatoria è stata sostanzialmente riprodotta nella normativa successiva.
- Nel settore della telefonia mobile, la tassa governativa sugli abbonamenti cellulari è stata ritenuta applicabile anche dopo il riordino e la liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche.
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- Gli enti locali non possono beneficiare automaticamente delle esenzioni riconosciute allo Stato o all'Amministrazione statale; occorre una specifica previsione normativa.
- Il perseguimento di finalità pubbliche, da solo, non esclude l'obbligo tributario dell'ente locale.
- Quando la Corte di cassazione individua un orientamento consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti, può decidere direttamente nel merito invece di rinviare la causa.
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