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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1431

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione del 1o settembre 2021 relativo all’autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione e l’uso della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi per suinetti svezzati. La decisione si fonda sulla valutazione EFSA, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando rischi di sensibilizzazione e irritazione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è concessa con condizioni specifiche di impiego, obblighi informativi e misure di protezione individuale, e vale fino al 22 settembre 2031.

Autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in pratica, all’impiego del preparato di muramidasi (lisozima) nell’alimentazione animale dei suinetti svezzati. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il prodotto è classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. Sono previste condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e un termine finale di autorizzazione al 22 settembre 2031.

Autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati

Il regolamento di esecuzione autorizza, a livello unionale, l’uso della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo zootecnico per l’alimentazione dei suinetti svezzati. La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente, pur raccomandando cautele per la salute degli utilizzatori.

Base giuridica e contesto valutativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedura per gli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 27 gennaio 2021, ha concluso che l’additivo è efficace nei suinetti svezzati e non presenta incidenza negativa sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.

Classificazione dell’additivo e destinatari

Il preparato autorizzato è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con indicazione della finalità di miglioramento del rapporto mangime/peso. L’autorizzazione riguarda l’uso nei mangimi destinati a suinetti svezzati; il titolare dell’autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Condizioni quantitative e caratteristiche del prodotto

L’allegato descrive l’additivo come una preparazione di muramidasi (EC 3.2.1.17), ossia lisozima, prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338), in forma solida e liquida, con attività minima di 60 000 LSU(F)/g. Per l’impiego nei suinetti svezzati sono fissati un tenore minimo di 50 000 LSU(F) e un tenore massimo di 65 000 LSU(F) per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Misure di tutela per la salute degli utilizzatori

L’EFSA ha individuato il preparato come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle nonché potenziale irritante per pelle e occhi. Per questo motivo il regolamento richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre o eliminare i rischi per gli utilizzatori. Ove tali rischi non possano essere evitati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione per occhi, pelle e vie respiratorie.

Informazioni da riportare nelle istruzioni d’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Si tratta di un obbligo informativo rilevante per la corretta gestione tecnica del prodotto lungo la filiera dei mangimi.

Metodo di analisi e controllo

Per la quantificazione del contenuto di muramidasi è previsto un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza. Il metodo misura la depolimerizzazione, catalizzata dall’enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e a 30 °C. L’allegato fornisce inoltre la definizione di LSU(F) e rinvia al laboratorio di riferimento per i dettagli analitici.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

Il regolamento fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 22 settembre 2031. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Presupposti scientifici e valutazione del rischio

La Commissione richiama il parere EFSA del 27 gennaio 2021, secondo cui la muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha però segnalato il potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle e il potenziale irritante per pelle e occhi.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.

Condizioni di impiego e specifiche tecniche

L’allegato indica che l’additivo è una preparazione di muramidasi (EC 3.2.1.17) prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338, in forma solida e liquida, con attività minima di 60 000 LSU(F)/g. Per i suinetti svezzati è previsto un tenore minimo di 50 000 LSU(F) e massimo di 65 000 LSU(F) per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Obblighi informativi nelle istruzioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Metodo di analisi

L’allegato prevede, per la quantificazione del tenore di muramidasi, un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza, che misura la depolimerizzazione catalizzata dall’enzima di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C.

Durata dell’autorizzazione

Il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato al 22 settembre 2031.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavorozootecnia

Testo integrale

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