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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1432

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1432 della Commissione del 1o settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R1432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a esito di un riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di determinati fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso. La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe con ogni probabilità reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, anche alla luce della significativa capacità inutilizzata in Cina, della chiusura di altri mercati e dell’attrattiva del mercato UE. È inoltre previsto il coordinamento con la misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici, per evitare un’applicazione simultanea eccessivamente gravosa dei due prelievi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di alcuni fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti o meno, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, con contenuto in peso di carbonio pari o superiore allo 0,6 % e sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificati attualmente nei codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591, 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i trefoli galvanizzati senza strati protettivi di altri materiali, composti da sette fili con filo centrale di diametro identico o superiore di meno del 3 % rispetto agli altri sei fili. Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate e previo rispetto delle condizioni documentali; alle altre imprese si applica l’aliquota generale. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e, in presenza di misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici, disciplina anche il coordinamento tra i due dazi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1432: dazio antidumping definitivo su fili e trefoli di acciai non legati originari della Cina

Il regolamento adotta, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni di determinati fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe con probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio, mentre l’interesse dell’Unione non osterebbe al mantenimento delle misure.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato comprende fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti o no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, con contenuto in peso di carbonio pari o superiore allo 0,6 % e sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati nei codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106191, 7312106591, 7312106991). Sono esclusi i trefoli galvanizzati senza strati protettivi di altri materiali, formati da sette fili con filo centrale di diametro identico o superiore di meno del 3 % rispetto agli altri sei.

Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione originarie della Cina. Il regolamento precisa inoltre che le aliquote individuali sono riservate esclusivamente alle imprese espressamente indicate nel dispositivo e sono subordinate alla prova documentale richiesta in dogana.

Procedimento di riesame e mancanza di collaborazione

La Commissione richiama le misure preesistenti istituite con il regolamento (CE) n. 383/2009 e mantenute con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/865, successivamente modificato. Il riesame è stato avviato il 4 giugno 2020 su domanda dello European Stress Information Service, che rappresentava oltre il 25 % della produzione dell’Unione, ed è stato fondato sul rischio di persistenza o reiterazione di dumping e pregiudizio.

Nel corso dell’inchiesta, nessun produttore esportatore cinese né il governo della RPC ha collaborato in modo sostanziale. La Commissione ha quindi fatto ricorso, per le conclusioni relative alla Cina, ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. A causa della pandemia di COVID-19, le verifiche in loco non sono state possibili e sono stati svolti controlli incrociati a distanza sui produttori dell’Unione inclusi nel campione.

Determinazione del valore normale e paese rappresentativo

Poiché il fascicolo conteneva elementi di prova di distorsioni significative nell’economia della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e ha ritenuto inappropriato utilizzare prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.

La scelta è stata motivata da tre elementi principali: livello di sviluppo economico analogo, produzione del prodotto nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici affidabili. La Commissione ha utilizzato: i prezzi di importazione turchi per la vergella tramite GTA, le statistiche nazionali turche per il lavoro e l’energia, e i dati finanziari della società turca Celik Halat Vetel Sanayii A.S. per SGAV e profitti. Le SGAV e i profitti sono stati determinati, rispettivamente, all’11,62 % e al 9,39 % dei costi diretti. Il valore normale costruito è stato fissato a 756 EUR/t.

Dumping, rischio di reiterazione e attrattiva del mercato UE

La Commissione non ha potuto trarre conclusioni significative sulla persistenza del dumping nel PIR, perché le importazioni dalla Cina erano estremamente limitate (86 tonnellate, pari allo 0,02 % del mercato dell’Unione). Tuttavia ha accertato un rischio concreto di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

Tra gli elementi valorizzati figurano: esportazioni cinesi verso Corea del Sud e Filippine a prezzi inferiori in media del 35 % rispetto al valore normale costruito; capacità produttiva inutilizzata nella RPC pari a circa 2 milioni di tonnellate; presenza di numerose misure di difesa commerciale in altri mercati; forte attrattiva del mercato dell’Unione per dimensione e livello dei prezzi. La Commissione conclude che, senza proroga, le esportazioni cinesi verrebbero verosimilmente reindirizzate verso l’UE a prezzi di dumping.

Situazione dell’industria dell’Unione e rischio di reiterazione del pregiudizio

L’industria dell’Unione è definita come il complesso dei 18 produttori dell’Unione del prodotto simile. Nel periodo esaminato, consumo, produzione e vendite sono rimasti sostanzialmente stabili o lievemente crescenti, mentre la capacità produttiva è aumentata più rapidamente della produzione, con conseguente calo dell’utilizzo degli impianti dal 76 % al 70 %.

Sul piano microeconomico, i prezzi medi di vendita sono aumentati insieme ai costi, soprattutto per l’aumento della vergella, ma la redditività è rimasta modesta e nel PIR è scesa a -1 %, con utile sul capitale investito pari a -9 %. La Commissione conclude che l’industria non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, anche grazie alla protezione offerta dalle misure vigenti, ma resta vulnerabile.

In ragione della capacità inutilizzata cinese, dei probabili prezzi di esportazione e dell’attrattiva del mercato UE, la Commissione ritiene probabile, in caso di scadenza, la reiterazione del pregiudizio con ulteriore deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse complessivo dell’Unione, tenendo conto di industria, importatori e utilizzatori. Non sono emersi elementi contrari sufficienti a giustificare la revoca delle misure. Gli importatori non hanno partecipato all’inchiesta e possono approvvigionarsi anche da altri paesi terzi; gli utilizzatori non hanno presentato osservazioni. Pertanto, il mantenimento delle misure è considerato conforme all’interesse dell’Unione.

Dispositivo e coordinamento con la salvaguardia

Il regolamento mantiene il dazio antidumping definitivo del 46,20 % per tutte le altre società, con aliquote individuali del 0 % per Kiswire Qingdao, Ltd e del 31,1 % per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd. L’aliquota individuale richiede una fattura commerciale conforme all’allegato, contenente una dichiarazione firmata dal responsabile della società esportatrice.

Il dispositivo introduce anche una clausola di coordinamento con la misura di salvaguardia sui prodotti siderurgici: quando il dazio oltre contingente di salvaguardia è applicabile al prodotto e supera il dazio antidumping, si applica solo il dazio di salvaguardia; se è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia insieme alla differenza fino al livello antidumping, con sospensione della parte non riscossa del dazio antidumping.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1: fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli, rivestiti o no, di acciai non legati, composti da non più di 18 fili, con almeno lo 0,6 % di carbonio e sezione trasversale massima superiore a 3 mm. Il regolamento precisa i codici NC e TARIC interessati ed esclude espressamente taluni trefoli galvanizzati con specifiche caratteristiche costruttive.

Aliquote del dazio e trattamento differenziato per impresa

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce un’aliquota del 0 % per Kiswire Qingdao, Ltd (codice addizionale TARIC A899), del 31,1 % per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (A952) e del 46,20 % per tutte le altre società (A999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme al modello dell’allegato. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota destinata a tutte le altre società.

Rapporto con la misura di salvaguardia sull’acciaio

Per evitare la doppia imposizione tra dazio antidumping e dazio di salvaguardia, l’articolo 1, paragrafo 4, prevede un meccanismo di sospensione e coordinamento con il dazio tariffario oltre contingente del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029. Se il dazio di salvaguardia è applicabile e superiore al dazio antidumping, si riscuote solo quello di salvaguardia; se è inferiore, si riscuote il dazio di salvaguardia più la differenza fino al livello antidumping, sospendendo la parte non riscossa del dazio antidumping.

Validità e applicazione delle norme doganali generali

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeacciaiodazi doganali

Testo integrale

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