Sentenza n. 961/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel, inibizione al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione, con cancellazione dall'elenco dei professionisti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'abilitazione al servizio Entratel e gli aveva inibito il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione, deducendo: violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, degli artt. 3, commi 3 e 4, e 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998, dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 164/1999. In particolare, contestava le irregolarità relative alla conservazione e gestione delle deleghe, alla tenuta del registro cronologico e alla conservazione dei documenti di identità dei deleganti, sostenendo di aver trasmesso la documentazione tramite WeTransfer. Contestava inoltre le irregolarità riscontrate nell'attività propedeutica al rilascio dei visti di conformità, affermando di aver acquisito fatture, estratti conto, contratti e informative e di non essere tenuto a svolgere indagini ulteriori sui clienti. Deduceva, infine, che la revoca dell'abilitazione Entratel fosse sproporzionata e non consentita in assenza di gravi o ripetute irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni, nonché che la richiesta di chiarimenti non sostituisse la comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non provato l'invio della documentazione giustificativa all'Agenzia: il ricorrente aveva utilizzato WeTransfer, il cui download non risultava effettuato, invece dei canali ufficiali indicati dall'amministrazione; inoltre, l'indirizzo PEC dell'Agenzia consentiva l'invio di file di dimensioni superiori a quelle dichiarate. La responsabilità del mancato recapito è stata quindi imputata al professionista, e la documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta non decisiva, dovendo essa essere già nella disponibilità del professionista nel procedimento amministrativo. Quanto alle irregolarità relative ai visti di conformità, il Collegio ha valorizzato le puntuali contestazioni dell'Agenzia, tra cui la non corrispondenza tra contabilità, dichiarazioni e comunicazioni IVA, il mancato controllo della regolare tenuta delle scritture contabili, l'indicazione di un'esenzione dalla garanzia non spettante, l'assenza di check list o altra documentazione dei controlli e l'annotazione di fatture anteriori alla costituzione di alcune società. Tali contestazioni non erano state adeguatamente giustificate. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la revoca Entratel, affermando che le irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 non riguardano soltanto l'omessa o tardiva trasmissione o l'incompletezza dei file, ma possono comprendere irregolarità commesse nella fase di predisposizione delle dichiarazioni, quando incidano sull'attendibilità delle dichiarazioni trasmesse. La valutazione deve essere complessiva e non atomistica, considerata la stretta correlazione tra predisposizione della dichiarazione, rilascio del visto e trasmissione telematica. È stata altresì rilevata la tardiva trasmissione di dichiarazioni, alcune oltre novanta giorni dalla scadenza, contestazione definita dal professionista mediante acquiescenza e pagamento. Infine, il quarto motivo è stato respinto perché la nota del 4 giugno 2025 aveva informato il professionista del procedimento, delle contestazioni e del possibile provvedimento finale, assegnandogli un termine per presentare osservazioni e documenti; ciò è stato ritenuto sufficiente ad assicurare partecipazione e contraddittorio ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esponeva le irregolarità contestate e gli elementi posti a fondamento della revoca e dell'inibizione.
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta garantita dalla comunicazione delle contestazioni e del possibile provvedimento, con assegnazione di un termine per presentare osservazioni e documenti.
art. 35 d.lgs. 241/1997
I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
La disposizione evidenzia la stretta correlazione tra predisposizione della dichiarazione, rilascio del visto di conformità e trasmissione telematica, impedendo una separazione artificiosa delle attività diretta a eludere gli obblighi di controllo.
art. 2, comma 2, d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
Impone al professionista i controlli documentali e formali necessari per il rilascio del visto di conformità; la mancata dimostrazione documentale dell'esecuzione di tali controlli può rilevare ai fini dell'inibizione e della revoca.
art. 3, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Le irregolarità rilevanti ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica comprendono anche quelle commesse nella fase antecedente alla trasmissione, se incidono sull'attendibilità delle dichiarazioni, e non solo l'omessa o tardiva trasmissione o l'incompletezza dei file.
art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Le dichiarazioni trasmesse oltre novanta giorni dalla scadenza sono considerate omesse; la relativa violazione è stata valorizzata nel giudizio sulla legittimità della revoca.
art. 8 decreto dirigenziale 31 luglio 1998
La disposizione è stata esaminata nel quadro della disciplina delle abilitazioni e degli obblighi connessi alla trasmissione telematica, ma non è stata ritenuta limitativa della revoca fondata sulle diverse irregolarità contestate.
art. 8, comma 1, lett. b), d.m. 164/1999
non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
Il TAR ha chiarito che la fattispecie non riguardava la violazione dei requisiti di onorabilità previsti da tale disposizione, bensì irregolarità relative ai controlli e alla predisposizione delle dichiarazioni.
art. 25 d.m. 164/1999
La disciplina procedimentale richiamata dal ricorrente per i casi di requisiti di onorabilità non è stata ritenuta applicabile alla diversa fattispecie di irregolarità nei controlli e nella predisposizione delle dichiarazioni.
Massime di principio
- Ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, le irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 non si limitano all'omessa o tardiva trasmissione o all'incompletezza dei file, ma possono comprendere le irregolarità commesse nella fase di predisposizione della dichiarazione quando incidano sulla sua attendibilità.
- La revoca dell'abilitazione Entratel può essere fondata su una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte del professionista, considerando la stretta correlazione tra predisposizione della dichiarazione, esecuzione dei controlli, rilascio del visto di conformità e trasmissione telematica.
- Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità deve poter dimostrare, per ciascuna dichiarazione, l'effettivo svolgimento dei controlli documentali e formali richiesti; l'assenza di check list o di altra documentazione idonea può costituire elemento rilevante per l'inibizione e la revoca dell'abilitazione.
- La trasmissione di documenti all'amministrazione finanziaria mediante sistemi di trasferimento file non ufficiali o non certificati, quando il recapito o il download non risultino provati, non esonera il professionista dalla responsabilità per il mancato deposito della documentazione richiesta.
- Ai fini del rispetto dell'art. 7 della l. n. 241/1990, è sufficiente che l'amministrazione informi l'interessato delle contestazioni, del procedimento e del possibile provvedimento finale, assegnandogli un termine congruo per presentare osservazioni e documenti; non è necessario che la comunicazione abbia una specifica denominazione formale di comunicazione di avvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 355/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 357/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 358/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 359/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 360/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 361/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →