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Sentenza

Sentenza n. 4882/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7944/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, depositata il 4/11/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 5/11/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7944/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità riconosciute. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 5 novembre 2025, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario aveva valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione; era passata in giudicato; era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; e non risultava alcuna esecuzione. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito nella sentenza azionata, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure coercitive previste dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche, decorso il quale è possibile procedere all'esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all'accredito è sorto fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a un'amministrazione una prestazione in favore del privato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione stessa e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'ottemperanza è ammissibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia concretamente attribuito al beneficiario l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e cessando con l'adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettivo insediamento o comunque fino all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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