Sentenza n. 841/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio Sez. III quater n. 4988/2025 (R.G. 12802/2022) pubblicata il 10.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4988/2025, che aveva annullato la rideterminazione della valorizzazione della produzione per lungodegenza medica post acuzie relativa all'anno 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 4988/2025, con la quale erano stati annullati un provvedimento della Regione Lazio del 2022, relativo alla rettifica dell'allegato concernente la lungodegenza medica post acuzie, e una successiva nota dell'ASL Roma 3 del 26 ottobre 2022. L'annullamento riguardava la rideterminazione della valorizzazione della produzione relativa all'anno 2020, effettuata applicando il criterio della data di dimissione di ciascun ricovero. Nel giudizio di ottemperanza la Regione e l'ASL hanno depositato la documentazione relativa al procedimento esecutivo. La ricorrente, con nota del 15 dicembre 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'intervenuto provvedimento regionale, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che il provvedimento regionale intervenuto aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza. Quanto alle spese, le ha compensate nei rapporti con l'ASL Roma 3. Ha invece posto le spese a carico della Regione Lazio, rilevando che essa si era attivata per dare esecuzione alla sentenza soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, come dimostrato dalla convocazione del tavolo tecnico con nota del 31 luglio 2025. La Regione è stata condannata a rifondere alla ricorrente euro 1.500,00, oltre oneri di legge. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è indicata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuta esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta il provvedimento necessario a dare esecuzione alla sentenza e viene meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può porle a carico dell'amministrazione che si sia attivata soltanto dopo la proposizione e notificazione del ricorso per ottemperanza, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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