Sentenza n. 726/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione di estremi ignoti con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha sospeso le autorizzazioni alla marchiatura di qualità del formaggio prodotto nel 2025 presso lo stabilimento UE IT 03 159 (Via Ottorino Ambrosi, 1 nel Comune di Castenedolo), la cui esistenza è stata rappresentata alla ricorrente dall'Organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l. con comunicazione trasmessa via e-mail l'11 novembre 2025, anch'essa impugnata, per quanto occorrer possa; della nota prot. n. 66112 del 10 dicembre 2025 adottata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante "Caseificio "AMBROSI S.p.a." Industria Casearia - matr. BS 601 - riscontro a vostra PEC del 10/12/25", con cui l'Ente ha ribadito di non poter concedere il nulla osta alla marchiatura del formaggio idoneo alla DOP; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ad oggi non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il verbale redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Brescia all'esito dell'ispezione del 21 ottobre 2025, recante "Verbale di ispezione effettuata presso il caseificio gestito dalla società "AMBROSI S.p.a. - Industria Casearia" - P.IVA 00842710170 con sede legale ed operativa in Castenedolo (BS) via Ottorino Ambrosi al n. 1, di cui risulta legale rappresentante POMELLA Giovanni Chistopher nato a New York (USA) il 01.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede legale della su indicata società (C.F. PMLGNN64A01Z404R)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione delle autorizzazioni alla marchiatura di qualità del formaggio prodotto nel 2025 e successivo diniego di nulla osta alla marchiatura del formaggio idoneo alla DOP Grana Padano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione, di estremi ignoti, con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste aveva sospeso le autorizzazioni alla marchiatura di qualità del formaggio prodotto nel 2025 presso il proprio stabilimento, nonché la comunicazione dell'organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l. e la nota ministeriale prot. n. 66112 del 10 dicembre 2025, con cui era stato ribadito il diniego del nulla osta alla marchiatura del formaggio idoneo alla DOP. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, gli atti presupposti e conseguenti, incluso il verbale di ispezione dei Carabinieri NAS di Brescia del 21 ottobre 2025. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando l'integrità del contraddittorio, l'esaustiva trattazione delle questioni e l'assenza di opposizione delle parti. La ricorrente, nelle more del giudizio, ha comunicato di non avere più interesse alla decisione perché, a seguito di ulteriori attività ispettive svolte dai Carabinieri e da CSQA, l'ICQRF Lombardia aveva ritenuto di poter concedere il nulla osta a CSQA per procedere alla marchiatura del restante formaggio idoneo alla DOP Grana Padano. Il giudice ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione delle particolari motivazioni della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, quando il contraddittorio è integro, la causa è adeguatamente trattata e le parti sono previamente rese edotte della possibile definizione immediata.
art. 47, comma 2, c.p.a.
L'eccezione proposta dall'Amministrazione ai sensi di tale disposizione è stata rinunciata; il testo non precisa il contenuto dell'eccezione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta una condotta o un nuovo atto che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base della comunicazione del ricorrente, quando dagli atti risulti che l'utilità perseguita con l'impugnazione è stata conseguita nelle more del giudizio.
- La definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. è possibile se il contraddittorio è integro, la controversia è stata esaustivamente trattata e le parti sono state informate della possibilità di decisione immediata senza opporsi.
- La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalle concrete modalità con cui la pretesa è stata soddisfatta nelle more del processo, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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