Sentenza n. 3478/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza inviata dalla ricorrente alla Regione Campania il 09.07.2025 (avente ad oggetto richiesta di chiarimenti in merito al mancato pagamento di pratiche ammesse al sostegno), e sulla diffida notificata in data 10.10.2025 ad Ag.E.A. nonché, ex art. 117 co.3 C.P.A., per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente formatosi su una richiesta di chiarimenti rivolta alla Regione Campania e su una diffida ad AGEA avente anche a oggetto l’annullamento in autotutela della decadenza dai contributi e l’erogazione di ulteriori finanziamenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto contributi agricoli per le annualità 2018, 2019 e 2020, per complessivi euro 260.829,58, ma era stata successivamente colpita da informativa antimafia interdittiva. AGEA aveva quindi disposto la decadenza dai contributi erogati, la restituzione delle somme e il divieto di percepire ulteriori contributi sino all’acquisizione di una certificazione antimafia liberatoria o di altro provvedimento equipollente. Dopo l’ammissione della società alle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 e il successivo rilascio di un provvedimento liberatorio totale, la società aveva chiesto alla Regione chiarimenti sullo stato delle istruttorie e sulle ragioni del mancato pagamento delle pratiche ammesse al sostegno. Con successiva diffida ad AGEA aveva chiesto l’annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza e l’erogazione degli ulteriori finanziamenti. Deduceva la formazione del silenzio-inadempimento per il mancato riscontro. AGEA ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che non sussiste un obbligo di provvedere su una richiesta di autotutela e che la pretesa di pagamento di somme avrebbe natura di diritto soggettivo, non tutelabile mediante il rito sul silenzio. La Regione ha eccepito l’assenza di un obbligo di provvedere rispetto a una mera richiesta di chiarimenti e, inoltre, l’improcedibilità per avere comunque fornito riscontro all’istanza. Nel corso del giudizio la Regione ha comunicato lo stato delle istruttorie e la competenza di AGEA sui pagamenti; la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul silenzio, riservandosi di impugnare autonomamente gli atti ritenuti non satisfattivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e del sopravvenuto riscontro della Regione all’istanza. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito la legittimità del silenzio, né le questioni relative alla spettanza dei contributi, agli effetti dell’interdittiva antimafia, alla prevenzione collaborativa o all’eventuale annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza. La decisione è stata assunta anche considerando che la ricorrente si era riservata di contestare con autonomo ricorso gli atti e le determinazioni sul blocco dei pagamenti. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle articolate eccezioni di inammissibilità formulate da AGEA e dalla Regione e del fatto che la Regione aveva riscontrato l’istanza pur sostenendo di non esservi tenuta.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
nonché, ex art. 117 co.3 C.P.A., per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia
Il ricorso è stato proposto per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’ordine alle amministrazioni di provvedere; la sentenza non esamina nel merito l’ammissibilità o la fondatezza dell’azione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
ammessa in data 6.8.2024 al beneficio delle misure di cui all’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base dell’ammissione della società alle misure di prevenzione collaborativa; la sentenza non decide gli effetti sostanziali di tale ammissione sui contributi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta risposta dell’amministrazione e la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La richiesta di annullamento in autotutela di un precedente provvedimento non determina, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un nuovo atto; la questione rileva ai fini dell’ammissibilità dell’azione contro il silenzio.
- Quando la pretesa fatta valere nei confronti dell’amministrazione riguarda l’erogazione di somme che il richiedente assume essergli già dovute, la qualificazione della posizione come diritto soggettivo può escludere l’utilizzabilità del rito previsto per il silenzio a tutela di interessi legittimi; nel caso esaminato, tuttavia, il TAR non ha definito nel merito tale questione per l’improcedibilità sopravvenuta.
- La dichiarazione di riserva di proporre un autonomo ricorso contro il contenuto del riscontro amministrativo conferma che il giudizio sul silenzio non può essere utilizzato per ottenere, in via sostanziale, la decisione sulla spettanza dei contributi o l’annullamento di precedenti provvedimenti, quando l’interesse alla sola pronuncia sull’inerzia è venuto meno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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