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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2376/2025, divenuto definitivo per omessa opposizione e notificato all’Amministrazione locale debitrice in forma esecutiva il 9 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202502376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, recante condanna del Comune al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2376/2025, divenuto definitivo per omessa opposizione e notificato al Comune in forma esecutiva il 9 aprile 2025. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento di euro 93.874,20, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per ottenere l’integrale soddisfazione del credito, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune non si è costituito. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione è risultato decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, la sua rituale notificazione in forma esecutiva e l’inadempimento del Comune. Ha ordinato al Comune di Ispica di eseguire il titolo e pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dall’insediamento e previa richiesta della parte ricorrente. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo e di fissare, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Modifica la disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale sino alla scadenza del termine assegnato per l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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