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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33160/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio definito con rinvio dalla Corte di cassazione. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato le spese processuali: ha liquidato euro 1.900,00 per il giudizio di appello e, prendendo tale importo come parametro per i gradi successivi, euro 900,00 per il giudizio di cassazione ed euro 920,00 per il giudizio di rinvio, valorizzando anche la "semplicità dell'unica questione trattata". Il ricorrente ha impugnato tale regolazione delle spese con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore al valore medio o, in subordine, ai minimi tariffari, e comunque priva di adeguata motivazione sul discostamento rispetto ai parametri e sul rispetto del decoro professionale. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla liquidazione delle spese fosse formulata in modo generico, poiché non indicava analiticamente le singole voci e i relativi importi asseritamente liquidati in misura errata, né conteneva un conteggio alternativo. Ha inoltre osservato che, in assenza di nota spese, era comunque necessario specificare le voci contestate; che dopo il d.m. n. 55 del 2014 i parametri tariffari sono criteri di orientamento e non più minimi inderogabili; che il giudice può ridurre gli onorari fino alla metà dei minimi quando la controversia sia di particolare semplicità; e che il ricorrente non aveva censurato specificamente il criterio del valore della controversia adottato dalla Corte territoriale. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancanza di controricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nella liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    i parametri di liquidazione del compenso professionale vanno applicati come criteri di riferimento; il giudice può discostarsene entro i limiti previsti dal sistema.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    il compenso dell'avvocato deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, ma la censura va specificamente articolata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'esigenza di motivazione del discostamento dai parametri.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo ex comma 1 quater.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo analitico le singole voci e gli importi che assume erroneamente liquidati; un mero richiamo generico a importi inferiori ai parametri medi o minimi non è sufficiente.
  • In assenza di nota spese, la parte che contesti la liquidazione deve comunque specificare le voci di compenso, esborsi, spese generali e accessori che ritiene errate, non potendo limitarsi a contestazioni globali.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, i parametri tariffari costituiscono valori di riferimento e standard economico della prestazione, non più minimi inderogabili; il giudice deve motivare il discostamento solo quando sia apprezzabile rispetto ai parametri medi.
  • Se la controversia è ritenuta di particolare semplicità, il giudice può liquidare i compensi professionali in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari, purché il criterio utilizzato risulti riconoscibile dalla motivazione.
  • La censura sul quantum della liquidazione delle spese è inammissibile quando si fonda su una mera diversa valutazione del valore della causa, senza contestare specificamente il parametro adottato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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