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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-930/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021. — X contro Stato belga. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge – Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti – Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20 e 21 – Parità di trattamento – Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo – Non comparabilità delle situazioni. — Causa C-930/19

Giurisprudenza europea62019CJ0930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la validità della disciplina UE sul mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge cittadino di paese terzo vittima di violenza domestica dopo il divorzio. Ha ritenuto che la differenza rispetto al regime del ricongiungimento familiare previsto dalla direttiva 2003/86 non integri una violazione del principio di uguaglianza, perché le due fattispecie non sono comparabili. La Corte ha così confermato la validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 alla luce dell’articolo 20 della Carta.

Validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 sul mantenimento del diritto di soggiorno del coniuge cittadino di paese terzo vittima di violenza domestica, alla luce del principio di uguaglianza.

La questione giuridica

Se l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 sia invalido perché, nel caso di divorzio e di violenza domestica commessa dal coniuge cittadino dell’Unione, subordina il mantenimento del diritto di soggiorno del familiare cittadino di paese terzo alla prova di risorse sufficienti e di assicurazione malattia, mentre l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 non prevede una condizione analoga per il rilascio del permesso di soggiorno autonomo al familiare cittadino di paese terzo vittima di violenza domestica da parte del coniuge anch’egli cittadino di paese terzo; e se tale differenza violi gli articoli 20 e 21 della Carta.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 è valido alla luce dell’articolo 20 della Carta: i familiari cittadini di paesi terzi del cittadino dell’Unione vittime di violenza domestica e i familiari cittadini di paesi terzi del soggiornante ai sensi della direttiva 2003/86 non si trovano in situazioni comparabili, poiché le due direttive perseguono finalità, oggetto, contesto e margine discrezionale degli Stati membri diversi; di conseguenza, la diversa disciplina sulle condizioni per conservare un titolo di soggiorno non viola il principio di uguaglianza. Inoltre, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), la procedura di divorzio può essere avviata anche dopo la partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, purché entro un termine ragionevole, per non frustrare la tutela della vittima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 13 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 37 direttiva 2004/38/CE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 15 direttiva 2003/86/CE
  • Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 sul mantenimento del diritto di soggiorno in caso di violenza domestica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil du contentieux des étrangers (Belgio) nella controversia tra X e lo Stato belga. Il giudice nazionale chiedeva se il regime previsto dalla direttiva 2004/38 per il familiare cittadino di paese terzo del cittadino dell’Unione, vittima di violenza domestica, fosse compatibile con gli articoli 20 e 21 della Carta, alla luce del diverso trattamento riservato dalla direttiva 2003/86 ai familiari di cittadini di paesi terzi.

Fatti e procedimento principale

X, cittadino algerino, aveva sposato una cittadina francese e si era trasferito in Belgio per raggiungerla. Dopo anni di matrimonio, durante i quali era rimasto vittima di atti di violenza domestica commessi dalla moglie, aveva ottenuto un permesso di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione. In seguito, l’amministrazione belga aveva revocato il diritto di soggiorno per assenza di coabitazione e, successivamente, per mancata prova di risorse sufficienti, nonostante l’interessato avesse invocato la situazione particolarmente difficile derivante dalla violenza domestica.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 violi gli articoli 20 e 21 della Carta perché, in caso di divorzio e di violenza domestica, subordina il mantenimento del diritto di soggiorno del familiare cittadino di paese terzo alla prova di attività lavorativa o risorse sufficienti e assicurazione malattia, mentre l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 non impone tali condizioni per il permesso di soggiorno autonomo del familiare cittadino di paese terzo vittima di violenza domestica.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2004/38, soprattutto gli articoli 1, 7, 13 e 37;
  • la direttiva 2003/86, in particolare l’articolo 15;
  • gli articoli 20 e 21 della Carta;
  • l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

La Corte menziona anche i considerando delle due direttive, che evidenziano rispettivamente la tutela della libera circolazione dei cittadini dell’Unione e l’obiettivo di integrazione dei cittadini di paesi terzi attraverso il ricongiungimento familiare.

Ragionamento della Corte: competenza e ricevibilità

La Corte respinge anzitutto le obiezioni del governo belga sulla propria competenza, ricordando che può pronunciarsi sulla validità degli atti dell’Unione in relazione ai Trattati e alla Carta. Inoltre, ritiene la questione ricevibile perché non è manifestamente priva di relazione con il procedimento principale.

Interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38

La Corte chiarisce che l’articolo 13, paragrafo 2, mira a proteggere il familiare cittadino di paese terzo in caso di divorzio, annullamento o scioglimento dell’unione, consentendogli di conservare un diritto di soggiorno a titolo personale. Questo meccanismo è eccezionale rispetto alla regola per cui i diritti derivati dei familiari dipendono dall’esercizio della libera circolazione da parte del cittadino dell’Unione.

La Corte, richiamando la sentenza NA, precisa però che, nel caso della violenza domestica, non può esigersi che la domanda di divorzio sia introdotta prima della partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante: una simile condizione potrebbe infatti trasformarsi in uno strumento di pressione contro la vittima. Per ragioni di certezza del diritto, la procedura deve comunque essere avviata entro un termine ragionevole dopo la partenza del cittadino dell’Unione.

Valutazione della validità alla luce della Carta

Quanto all’articolo 21 della Carta, la Corte esclude la sua rilevanza: tale disposizione vieta la discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione dei Trattati, ma non disciplina una differenza di trattamento tra cittadini di paesi terzi. La verifica si concentra quindi sull’articolo 20 della Carta, che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge.

La Corte afferma che il principio di uguaglianza richiede il confronto tra situazioni comparabili. Esaminando le due discipline, osserva che:

  • la direttiva 2004/38 riguarda la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
  • la direttiva 2003/86 si colloca nella politica comune di immigrazione e disciplina il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti;
  • i loro oggetti, le loro finalità e i margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri sono diversi.

Sebbene entrambe le direttive perseguano anche la tutela dei familiari vittime di violenza domestica, la Corte ritiene che i beneficiari si trovino in contesti giuridici differenti e che la diversa regolamentazione non renda le situazioni comparabili. Ne consegue che la disciplina dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non viola l’articolo 20 della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che dall’esame della questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 alla luce dell’articolo 20 della Carta. La pronuncia conferma quindi la legittimità del requisito delle risorse sufficienti e dell’assicurazione malattia previsto per il mantenimento del diritto di soggiorno del familiare cittadino di paese terzo del cittadino dell’Unione, anche in presenza di violenza domestica.

Principi desumibili per la prassi

  • Il familiare cittadino di paese terzo del cittadino dell’Unione può conservare il diritto di soggiorno dopo il divorzio anche se la domanda di divorzio è proposta dopo la partenza del cittadino dell’Unione, purché entro un termine ragionevole.
  • Le condizioni poste dall’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38 restano applicabili prima dell’acquisizione del soggiorno permanente.
  • Il regime della direttiva 2004/38 non è comparabile con quello della direttiva 2003/86 ai fini del principio di uguaglianza della Carta.
  • La diversa disciplina tra le due direttive non integra, di per sé, una discriminazione vietata dall’articolo 20 della Carta.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione e soggiornodiritto dell'immigrazionericongiungimento familiareviolenza domesticaparità di trattamento e non discriminazione

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