Cassazione Penale, Sentenza n. 17849/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Cozzolino per i reati di associazione a delinquere finalizzata a truffe e ricettazione. Si censurava: (i) mancanza o insufficienza della gravità indiziaria rispetto al capo associativo, contestando che i pochi indizi (due reati fine e una conversazione) non dimostrassero un contributo stabile all'organizzazione; (ii) violazione e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico ex art. 275 c.p.p.), denunciando che il Tribunale non aveva valutato idoneamente la documentazione prodotta (Relazione UIEPE e assenza di precedenti misure cautelari) a sostegno della sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulla motivazione in materia di misure cautelari sia limitato ma abbia rilevato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'appartenenza di Cozzolino all'associazione, ritenendo la sua interlocuzione con il presunto capo non episodica e descrivendo il ruolo di tramite e la pericolosità sociale. Quanto alla richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, la Corte ha osservato che la domanda non era stata specificata nel ricorso di riesame e che la documentazione a sostegno era stata inviata via PEC dopo la chiusura dell'udienza, dunque elemento sopravvenuto non utilizzabile in sede di legittimità. Pertanto il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito al parametro della gravità indiziaria: la Corte evidenzia che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata circa la consistenza degli indizi, ritenendo che l'interlocuzione con il capo non fosse episodio isolato ma indice di partecipazione all'associazione
art. 275 cod. proc. pen. (commi 1, 2, 3 e 3-bis)
Norma sulle misure cautelari alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico). La Corte rileva che la richiesta difensiva di misura alternativa non è stata tempestivamente e specificamente formulata in sede di riesame e che la relativa documentazione è pervenuta dopo la chiusura dell'udienza, perciò non è stata presa in considerazione
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione della sanzione pecuniaria e condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, fissa una somma equitativa per la Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Giurisprudenza citata: Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019 (Rv. 277609)
Principio secondo cui in Cassazione possono essere prodotti solo i documenti non esibibili nei precedenti gradi, a meno che costituiscano 'prova nuova'; la Corte lo usa per escludere la valutazione della documentazione inviata dopo l'udienza di riesame
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione esercita un controllo limitato focalizzato sull'adeguatezza e congruenza della motivazione rispetto alla logica e ai principi di diritto: la motivazione del giudice di merito deve spiegare perché gli indizi considerati sono sufficienti a fondare la misura.
- Per contestare la gravità indiziaria è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o carente: contatti episodici possono essere ritenuti rilevanti solo se il giudice spiega perché costituiscono apporto all'organizzazione.
- Le richieste di misura cautelare alternativa (art. 275 c.p.p.) devono essere formulate in modo specifico e tempestivo nel corso del giudizio di merito, con allegazione della relativa documentazione probatoria già disponibile: documenti prodotti dopo la chiusura dell'udienza possono essere inutilizzabili in sede di legittimità.
- Documentazione utile a sostenere la non pericolosità o l'idoneità alla misura meno afflittiva (es. relazioni UIEPE, attestazioni di lavoro o legami familiari) va depositata e discussa nei precedenti gradi processuali; altrimenti rischia di essere esclusa in Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per la parte che propone il ricorso, specie se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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