Sentenza n. 565/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso -OMISSIS-92 del 2021, per quanto riguarda l’atto introduttivo: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS- del 16 giugno 2021 avente ad oggetto «Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo»; con la quale è stato disposto nei confronti della società ricorrente e di altri soggetti di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza con avvertimento che in difetto l'area oggetto delle contestate opere sarebbe stata acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 196 comma 3 della Legge regionale n. 64/2015; degli atti tutti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi o conseguenziali ivi compresi in particolare: - le comunicazioni ex art. 27 D.P.R. 380/2001 in data 23 giugno 2020 prot. -OMISSIS- del 3 agosto 2020 della Regione Carabinieri Forestale “Toscana”- Stazione di Siena; - la richiesta di documentazione istruttoria prot. 6914 del 01.04.2021 del Responsabile del procedimento; - la successiva nota/ documentazione acquisita in data 29 aprile 2021 al prot. 8814; con motivi aggiunti depositati in data 05 gennaio 2022: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 29 settembre 2021, notificata il 1° ottobre 2021, avente ad oggetto «proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16.06.2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo»; nonché degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13 giugno 2022: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille -OMISSIS- del 29 marzo 2022, avente ad oggetto «ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16/06/2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo»; degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali tra cui la relazione istruttoria in data 29 marzo 2022 del responsabile del procedimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23 febbraio 2023: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica/LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 23 novembre 2022, avente ad oggetto «terza ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16/06/2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille, loc. Poggo di Siena Vecchia / Canton del Prugnolo»; degli atti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali tra cui la relazione istruttoria in data 18 novembre 2022 del responsabile del procedimento; quanto al ricorso n. 1210 del 2021: per l'annullamento per quanto riguarda l’atto introduttivo: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico /Edilizia/ Urbanistico /LL.PP. del Comune di Sovicille-OMISSIS- del 16 giugno 2021 notificata in data 28 giugno 2021 avente ad oggetto: «ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco Comune di Sovicille n.8, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo» con la quale è stato disposto nei confronti della società ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, con avvertimento che in difetto l'area oggetto delle contestate opere sarà acquistata di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 196, comma 3, della Legge regionale n. 64/2015; - degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali; - di ogni atto presupposto o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2021: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico/Edilizia/Urbanistico/Lavori Pubblici del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 29 settembre 2021 avente ad oggetto: «proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco Comune di Sovicille-OMISSIS-, Loc. Poggio di Siena Vecchia, Canton del Prugnolo»; -degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, connessi o consequenziali; -di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2022: -dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico/Edilizia/Urbanistico/Lavori Pubblici del Comune di Sovicille -OMISSIS- del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: «ulteriore proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille Loc. Poggio di Siena Vecchia/Canton del Prugnolo»; - degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali; - di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27 febbraio 2023: - dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico /Edilizia/ Urbanistico /Lavori Pubblici del Comune di Sovicille-OMISSIS-del 13 novembre 2022 comunicata a mezzo PEC in data 6 dicembre 2022 avente ad oggetto: «terza proroga dei termini dell'ordinanza-OMISSIS- del 16 giugno 2021 relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di intervento abusivo di ampliamento di alcune strade forestali mediante trasformazione di bosco. Comune di Sovicille Loc. Poggio di Siena Vecchia/ Canton del Prugnolo»; - degli atti individuati come presupposti dell'ordinanza stessa, come connessi o consequenziali; - di ogni atto presupposto connesso o conseguente ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di ripristino dello stato dei luoghi per ampliamento abusivo di strade forestali mediante trasformazione di bosco, con avvisi di acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria, nonché successive ordinanze di proroga dei termini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due società hanno impugnato, con due ricorsi riuniti e successivi motivi aggiunti, le ordinanze del Comune di Sovicille che imponevano il ripristino dello stato dei luoghi mediante ripiantumazione delle essenze boschive abbattute e avvertivano che, in caso di inottemperanza, le aree sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale e sarebbe stata applicata una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. La società proprietaria ha dedotto: l’illegittimità dell’acquisizione e della sanzione poiché non autrice degli interventi; l’insufficienza e genericità dell’istruttoria e dell’individuazione degli abusi; l’incompatibilità del termine di 90 giorni con i tempi agronomici necessari alla ripiantumazione. La società esecutrice ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio; non identificabilità delle aree; erronea misurazione e insussistenza degli ampliamenti; natura di manutenzione ordinaria degli interventi; esistenza di un’autorizzazione per uno dei tratti; genericità delle prescrizioni di ripristino; impossibilità di eseguire i lavori per mancata titolarità dell’area. Con i motivi aggiunti sono state contestate le successive proroghe, deducendo illegittimità derivata, illegittimità degli avvisi di acquisizione e sanzione, insufficienza istruttoria, impossibilità di eseguire il ripristino durante il sequestro penale e genericità delle modalità esecutive. È stata inoltre valorizzata una sentenza penale di assoluzione fondata sul ragionevole dubbio circa le misurazioni e l’assenza di autorizzazioni.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi perché connessi e ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti della società esecutrice. Quanto alla società proprietaria, ha respinto le censure sull’acquisizione gratuita, sulla sanzione pecuniaria e sull’istruttoria, dichiarando invece improcedibile la censura relativa al termine di ripristino, poiché le successive proroghe avevano eliminato l’interesse alla decisione su quel profilo. Il proprietario del bene abusivamente trasformato può essere destinatario dell’ordine ripristinatorio e delle conseguenze dell’inottemperanza, salvo dimostrare in modo inequivoco la propria completa estraneità o di essersi concretamente attivato per impedire l’abuso; nel caso concreto tale prova non è stata fornita. L’acquisizione gratuita è stata qualificata come sanzione autonoma, collegata soprattutto alla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, e non come mera conseguenza della responsabilità personale per l’abuso. Le contestazioni sull’insufficienza dell’istruttoria sono state respinte perché l’amministrazione aveva descritto puntualmente gli interventi, indicato superfici e misure e allegato planimetrie. La mancata comunicazione di avvio non era necessaria, trattandosi di attività repressiva vincolata in materia di abusi edilizi. La sentenza penale di assoluzione non ha vincolato il giudice amministrativo, poiché fondata sul diverso standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede amministrativa era sufficiente il criterio del più probabile che non, ritenuto raggiunto. L’ordine di ripristino era sufficientemente determinato: consisteva nella ripiantumazione delle essenze abbattute con esemplari adulti della medesima specie e negli interventi accessori necessari alla rinnovazione della vegetazione. La mancanza di un titolo di detenzione dell’area non impediva l’esecuzione, poiché la stessa ordinanza costituiva titolo legittimante per il ripristino. Il sequestro penale non determinava la nullità dell’ordine, ma ne comportava la temporanea inefficacia per la durata del vincolo cautelare. Le proroghe erano legittime quale conseguenza della validità dell’ordinanza originaria. Spese compensate per complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 196 commi 3 e 4-bis l.r. Toscana n. 65/2014
Il proprietario può essere destinatario delle conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di ripristino, inclusi acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria, salvo prova dell’estraneità all’abuso o di concreta attivazione per impedirlo.
art. 31 comma 2 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ordine di ripristino nei confronti dei responsabili dell’abuso.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alle comunicazioni degli accertamenti degli abusi edilizi.
art. 193 l.r. Toscana n. 65/2014
Richiamato quale disciplina regionale dell’attività repressiva e ripristinatoria degli abusi.
art. 167 d.lgs. 42/2004
in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese
Impone la rimessione in pristino in caso di violazione degli obblighi paesaggistici e giustifica l’ordine di ripiantumazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Individua la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi realizzati in area vincolata.
art. 7 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio nei procedimenti repressivi di abusi edilizi, caratterizzati da attività vincolata.
art. 21-septies l. 241/1990
Il sequestro penale dell’area non determina la nullità dell’ordine di ripristino per carenza di esigibilità; comporta soltanto la temporanea inefficacia dell’ordine finché permane il vincolo penale.
art. 43 c.p.a.
Consente la proposizione dei motivi aggiunti avverso le successive ordinanze di proroga, esaminate congiuntamente.
art. 530 comma 2 c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione è stata pronunciata secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, diverso e più rigoroso rispetto allo standard probatorio amministrativo.
Massime di principio
- Le sanzioni edilizie e ripristinatorie hanno carattere reale e possono essere rivolte anche contro il proprietario che non abbia materialmente eseguito l’abuso; per sottrarsi all’acquisizione gratuita e alle ulteriori conseguenze dell’inottemperanza, il proprietario deve provare in modo inequivoco la propria estraneità oppure dimostrare di essersi concretamente attivato, con strumenti materiali o giuridici, per impedire o rimuovere l’abuso.
- L’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma rispetto all’ordine di ripristino e si ricollega soprattutto alla mancata ottemperanza all’ingiunzione amministrativa; non integra un’espropriazione priva di indennizzo.
- Nei procedimenti diretti alla repressione e al ripristino di abusi edilizi, aventi natura vincolata, la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria.
- L’ordine di ripristino è sufficientemente determinato quando, alla luce della descrizione degli abusi e degli atti allegati, individua le opere da rimuovere e prescrive le attività tecnicamente necessarie a ricostituire lo stato dei luoghi, anche mediante la ripiantumazione delle essenze della medesima specie e gli interventi accessori necessari.
- L’assoluzione penale fondata sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non impedisce al giudice amministrativo di accertare l’abuso secondo il criterio del più probabile che non, ove quest’ultimo standard probatorio risulti raggiunto.
- Il sequestro penale dell’area non determina la nullità dell’ordine amministrativo di ripristino, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia e l’esigibilità per il periodo in cui permane il vincolo cautelare reale.
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