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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14113/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolari servitù)

La controversia

Tre soggetti proprietari di fondi dominanti convenivano in giudizio la proprietaria del fondo servente deducendo la violazione di due servitù volontarie perpetue costituite con scrittura privata autenticata. La prima servitù imponeva il divieto di elevare qualsiasi costruzione sul terreno; la seconda vietava di destinare le aree ad attività insalubri o comunque determinanti disagio per esalazioni o rumori, con espresso richiamo a un decreto ministeriale del 1994. Gli attori contestavano la realizzazione, da parte della società proprietaria del fondo servente, di un ampliamento della strada di accesso allo stabilimento, di un parcheggio per mezzi pesanti, di un muro in cemento armato e di due scanner, chiedendone la rimozione. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte d’appello accoglieva solo parzialmente il gravame della società, escludendo le domande riferite a una porzione di mappale, ma confermando nel resto la decisione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulle servitù e dei criteri di interpretazione del titolo, sostenendo che la corte territoriale avesse ampliato indebitamente la portata del vincolo e trascurato la concreta utilitas dei fondi dominanti; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, lamentando che la violazione della servitù fosse stata desunta in modo illogico e su basi presuntive inammissibili; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio che avrebbero escluso attività vietate; 4) violazione delle norme sulla proprietà e sulla servitù, assumendo che la decisione avesse compresso illegittimamente il diritto di godimento del fondo servente e impedito interventi leciti sul bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di servitù prediali, il titolo costitutivo ha valore primario e, se è chiaro e completo, esclude il ricorso ai criteri sussidiari degli artt. 1064 e 1065 c.c.; ha inoltre reputato la censura di interpretazione del titolo generica e meramente contrappositiva rispetto alla lettura data dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale non aveva svolto un ragionamento presuntivo, ma aveva valutato direttamente le prove, e perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per il regime dell’art. 348-ter c.p.c. applicabile in appello, sia per la genericità della deduzione relativa all’omesso esame di fatti decisivi. Il quarto motivo è stato pure ritenuto inammissibile, poiché non si confrontava con specifiche affermazioni della sentenza impugnata e prospettava inoltre un profilo nuovo non adeguatamente dedotto nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    richiamato come norma definitoria della servitù; la Corte ribadisce che l'estensione del diritto va ricavata anzitutto dal titolo costitutivo.

  • art. 1064 c.c.

    ha natura sussidiaria e opera solo quando il titolo non consenta di determinare contenuto ed esercizio della servitù.

  • art. 1065 c.c.

    ha funzione residuale e non può sostituirsi al titolo quando questo sia chiaro e completo; il criterio del minor aggravio del fondo servente è applicabile solo in caso di lacune del titolo.

  • art. 1067 c.c.

    richiamato quale dovere del proprietario del fondo servente di non diminuire l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo, anche per fatti di terzi tollerati.

  • art. 832 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del proprio diritto di godimento del fondo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 841 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la facoltà di chiudere il fondo e compiere interventi sul proprio bene; la Corte non ha ravvisato una specifica violazione della norma nella sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sui criteri ermeneutici del titolo; la Corte ha ritenuto generica la censura perché non indicava puntualmente la violazione dei canoni interpretativi.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del titolo costitutivo della servitù; la censura è stata ritenuta non specifica.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del titolo; la Corte ha escluso che il ricorso spiegasse in che modo la norma sarebbe stata violata.

  • art. 2727 c.c.

    invocato in relazione alle presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse su un ragionamento presuntivo censurabile.

  • art. 2729 c.c.

    la violazione può essere denunciata solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti; non se si contesta la diversa ricostruzione fattuale compiuta dal merito.

  • art. 2933 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello per escludere che l'ordine di demolizione violasse il divieto di distruzione della cosa quando la rimozione non arreca pregiudizio all'economia nazionale e le opere sono accessorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi quando l'appello è stato deciso in conformità alla sentenza di primo grado.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi con specifiche affermazioni della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado nei termini dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per le memorie delle parti.

  • D.M. 5 settembre 1994

    richiamato nella clausola servitutaria come parametro per individuare attività insalubri o moleste.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle servitù prediali il titolo costitutivo è la fonte primaria per determinare contenuto, estensione e modalità di esercizio del diritto; i criteri sussidiari degli artt. 1064 e 1065 c.c. operano solo quando il titolo presenti lacune o imprecisioni non superabili con l'interpretazione.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare in modo specifico quali criteri legali siano stati disapplicati e come.
  • In tema di servitù, il concetto di utilitas è ampio e può comprendere anche esigenze di maggiore amenità o abitabilità del fondo dominante, inclusa la tutela da rumori, esalazioni o destinazioni fastidiose, se ciò emerge dal titolo e dalla comune intenzione dei contraenti.
  • La denuncia in cassazione di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia effettivamente fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece utilizzabile per contestare una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione non consente un nuovo giudizio sul fatto: la valutazione del materiale probatorio, la scelta delle prove ritenute decisive e il controllo della loro attendibilità restano riservati al giudice di merito.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si confronta con la struttura della decisione impugnata e, nei casi di appello conformativo, non rispetta il regime dell'art. 348-ter c.p.c.
  • Il proprietario del fondo servente può essere chiamato a rispondere della violazione dei doveri inerenti alla servitù anche quando l'azione lesiva sia posta in essere da terzi tollerati dal medesimo proprietario.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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