Cassazione Penale, Sentenza n. 42689/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva applicato la custodia in carcere. Il ricorrente contestava esclusivamente la valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo intervallo temporale tra il fatto (omicidio del 1 agosto 1992) e l'applicazione della misura, durante il quale sarebbe rimasto detenuto e avrebbe mantenuto un comportamento non sintomatico di pericolosità, avrebbe dovuto far ritenere venuta meno la presunzione di attualità del pericolo (cd. tempo silente) e giustificare misure meno afflittive o l'esclusione della custodia
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non sia stata vinta dal ricorrente: a fronte della gravità dell'omicidio, dei numerosi e gravi precedenti (inclusa partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2002 e reati di estorsione fino al 2003), della prosecuzione di condotte delittuose anche dopo il fatto e di recenti intimidazioni rivolte a persone informate sui fatti (circa cinque anni prima), sussistono esigenze cautelari attuali e concrete di pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha anche ritenuto che, malgrado l'età avanzata del ricorrente (nato 1938), ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da superare l'esclusione prevista per gli ultrasettantenni: Balsamo, per il ruolo verticistico e la capacità di impartire ordini, potrebbe agire da mandante anche senza compiere personalmente atti materiali. Condanna alle spese processuali e ordine agli uffici per l'esecuzione dell'ordinanza impugnata
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (tra cui omicidio e reati indicati negli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater); il Collegio l'ha ritenuta non vinta nel caso concreto atteso che sono emersi elementi che indicano un pericolo attuale e concreto di reiterazione
art. 275 cod. proc. pen., comma 4
Previsione che in linea di principio esclude la custodia in carcere per gli ultrasettantenni; la Corte ammette però che l'esclusione può essere derogata se emergono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che giustifichino la misura
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; il giudice ha valutato che la disciplina speciale e la giurisprudenza richiedono comunque di considerare il tempo trascorso ma senza automatismi, integrando la valutazione con altri elementi
art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Riferimento ai reati di particolare allarme sociale che rafforzano la presunzione di necessità cautelare; il Tribunale ha ritenuto applicabile detto approccio vista la natura mafiosa del reato e il ruolo dell'indagato
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Il reato di omicidio è tra quelli per cui opera la presunzione di cui all'art. 275 comma 3; la gravità e l'efferatezza del fatto sono state valorizzate ai fini della prognosi cautelare
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla partecipazione ad associazione mafiosa; le condanne e la persistente vicinanza al contesto mafioso sono state considerate indici di pericolosità
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata in relazione alla necessità di valutare il decorso del tempo e l'orientamento giurisprudenziale successivo che impone al giudice di considerare il 'tempo silente' quando rilevante
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice cautelare; richiamata in relazione al procedimento che ha portato all'ordinanza impugnata
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria per l'esecuzione dell'ordinanza; disposti a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (es. omicidio, reati mafiosi) è relativa ma difficilmente viene vinta se sussistono elementi concreti di pericolosità attuale, come condotte successive, ruolo verticistico nel clan o intimidazioni recenti
- Il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura (tempo silente) può contribuire a superare la presunzione cautelare solo se non emergono comportamenti successivi indicativi di pericolosità e se il giudice fornisce una motivazione rafforzata in ordine a tale periodo
- L'età avanzata (ultrasettantenni) non determina un'assoluta incompatibilità con la custodia cautelare: può essere superata quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, motivate con riferimento a capacità organizzativa, ruolo di comando e concrete possibilità di agire come mandante
- Misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) possono essere ritenute insufficienti se esistono indizi che l'indagato possa comunicare con l'esterno attraverso congiunti o terzi per impartire ordini criminosi
- In situazioni analoghe il giudice deve bilanciare la tutela della libertà personale con la necessità di impedire la reiterazione di reati, motivando specificamente le ragioni per cui le esigenze cautelari sono attuali e concrete nonostante eventuali elementi temporali favorevoli all'imputato
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