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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2801/2024

Giustizia amministrativa202503935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2801/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2801/2024, notificata il 26 agosto 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell'8 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna delle annualità 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito fino al saldo. Poiché l'Amministrazione era rimasta inadempiente anche dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di decadenza previsti dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state inoltre impartite istruzioni sul deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; nel caso concreto ne risultavano integrati i presupposti, in ragione della definitività del titolo e dell'inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha rilevato l'inutile decorso di tale termine.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, unitamente alla disciplina sulle spese di giustizia, per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio.

  • Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    Richiamata ai fini della determinazione delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia divenuto definitivo, circostanza desumibile anche dalla certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e di un'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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