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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35392/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 07/02/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 28/01/2022 presentata dagli eredi di Ulrike Trosser (tra cui la ricorrente) volta a ottenere la revoca della confisca dei beni posti in sequestro. Il Tribunale aveva qualificato l'istanza del 28/01/2022 come mera reiterazione di una precedente domanda del 01/04/2021 (finalizzata al dissequestro) già rigettata il 19/07/2021. Il Procuratore Generale aveva altresì dedotto, per questione di ammissibilità, la mancanza di procura speciale del difensore per la parte terza interessata, richiamando giurisprudenza che richiederebbe la procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.p. quando il terzo invoca interessi meramente civilistici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che la nomina del difensore ai sensi dell'art.96 c.p.p. evidenziava il mandato ad impugnare il provvedimento specifico, e quindi la legittimazione all'impugnazione era correttamente risultante dagli atti. Sul merito della qualificazione processuale, la Corte ha rilevato l'errore del Tribunale nella valutazione: l'istanza del 28/01/2022 (diretta a impugnare l'ordinanza di confisca) è distinta dall'istanza del 01/04/2021 (finalizzata al dissequestro) e non costituisce mera riproposizione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di La Spezia.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    L'opposizione ex art.667, co.4 c.p.p. può essere utilizzata per contestare provvedimenti diversi (es. ordinanza di confisca) e la sua utilizzazione non si confonde automaticamente con istanze diverse come quella di dissequestro; il giudice non può considerare automaticamente reiterativa una distinta impugnazione se cambia la finalità e l'oggetto del rimedio.

  • art. 96 c.p.p.

    La procura conferita ai sensi dell'art.96, se dal tenore e dalla collocazione del mandato emerge inequivocabilmente la volontà di impugnare un atto individuato, è idonea a legittimare l'impugnazione anche quando non contenga formule 'sacramentali' tipiche della procura speciale.

  • art. 100 c.p.p.

    L'art.100 disciplina la procura speciale per il difensore quando richiesto; tuttavia la Corte segnala che non sempre è necessaria una formula rigorosa se dal mandato emerge chiaramente la volontà di conferire il potere di impugnare l'atto.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021 (rv. 282086)

    richiamata dal PG come orientamento secondo cui il difensore del terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, deve essere munito di procura speciale per proporre richiesta di restituzione di beni sequestrati o confiscati

    La Corte distingue la fattispecie richiamata dal PG e non la ritiene applicabile al caso concreto perché nel mandato risultava la volontà di impugnare l'atto specifico.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 (rv. 278026)

    richiamata nella motivazione come riferimento alla possibilità di ritenere valida una procura quando la volontà della parte è desumibile dal tenore del mandato anche se non espressa con formule rigide

    Sulla base di questo orientamento la Corte ritiene che il principio di conservazione degli atti consente di considerare valida la procura quando non vi è incertezza sull'effettiva portata della volontà del mandante.

Massime di principio

  • Distinguere sempre l'oggetto e la finalità delle istanze: una domanda di dissequestro e una impugnazione dell'ordinanza di confisca sono rimedi diversi e non vanno automaticamente considerate come reiterazioni l'una dell'altra.
  • Per la validità dell'impugnazione da parte di un terzo interessato non è sempre indispensabile una formula 'sacrale' nella procura; è sufficiente che dal mandato emerga inequivocabilmente la volontà di impugnare l'atto specifico.
  • La richiesta di inammissibilità per mancanza di procura speciale (art.100 c.p.p.) può essere superata se la nomina ai sensi dell'art.96 c.p.p. e il contenuto del mandato dimostrano il potere del difensore di impugnare.
  • Il giudice di merito non può liquidare come mera reiterazione istanze che abbiano oggetti o finalità diversi: occorre sempre un esame comparativo degli atti e del loro contenuto sostanziale.
  • In situazioni analoghe, prima di dichiarare inammissibilità per assenza di procura speciale, verificare la concreta portata testuale della nomina difensiva e la possibilità di desumere la volontà del cliente; in caso di dubbio, integrare il mandato o chiedere chiarimenti formali.

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