Sentenza del 31/05/2017 n. 13744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Banca ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza della Corte di cassazione n. 9295/2013. Ha sostenuto che la precedente decisione fosse fondata su un errore di fatto revocatorio, poiché aveva affermato erroneamente che il ricorso per cassazione non contenesse né la motivazione della sentenza di primo grado né i motivi di appello. Secondo la Banca, tali elementi erano invece stati integralmente riportati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso. La Banca chiedeva quindi la revocazione della sentenza e, nella fase rescissoria, l'esame della specificità dei motivi di appello e della questione relativa alla tassazione delle fideiussioni enunciate in un decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha riconosciuto che la precedente sentenza conteneva effettivamente un'erronea percezione del contenuto del ricorso per cassazione. Tuttavia, ha escluso che tale errore fosse decisivo ai fini della revocazione, perché la sentenza del 2013 non si era basata soltanto sulla carenza di autosufficienza del ricorso: aveva anche autonomamente ritenuto che i motivi di appello fossero generici e quindi inammissibili. Questa seconda motivazione costituiva una distinta e sufficiente ratio decidendi, non eliminabile mediante revocazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Banca è stata condannata al pagamento di 1.700 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina dell'errore revocatorio.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediata su un fatto, anche processuale, non in una diversa valutazione giuridica o interpretativa. Deve inoltre essere decisivo per l'esito della controversia.
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve indicare e riprodurre nel ricorso gli elementi processuali e documentali necessari a consentire alla Corte di verificare le censure senza ricercarli autonomamente negli atti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Specificità dei motivi di appello nel processo tributario
L'appello tributario deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di primo grado può comportare l'inammissibilità.
Art. 342 c.p.c.
Specificità dei motivi di appello
L'atto di appello deve individuare le parti della decisione impugnate e le specifiche critiche rivolte alla pronuncia, non limitandosi a contestare genericamente il comportamento dell'amministrazione o a ripetere le domande originarie.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
L. n. 228 del 2012
Ha modificato la disciplina del contributo unificato introducendo il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione giuridica della causa: richiede una svista percettiva oggettiva, immediatamente verificabile dal confronto tra atti e sentenza.
- Anche un errore relativo al contenuto di un atto processuale può essere revocatorio, ma solo se riguarda l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale e se ha avuto efficacia determinante sull'esito.
- La presenza di una motivazione erronea non comporta la revocazione quando la decisione è sostenuta anche da un'altra autonoma e sufficiente ratio decidendi.
- Per stabilire se l'errore sia decisivo occorre verificare se, eliminata la motivazione viziata, la decisione sarebbe necessariamente diversa. Se il risultato resterebbe fondato su un'altra ragione autonoma, la revocazione non è ammissibile.
- Nel processo tributario l'appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice riproposizione delle contestazioni già svolte in primo grado può essere dichiarata inammissibile.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale riportare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti per consentire alla Corte il controllo diretto delle censure, ma un eventuale errore su tale profilo non è sufficiente se la sentenza contiene comunque una distinta valutazione di merito o di ammissibilità idonea a sorreggere il rigetto.
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