Cassazione Penale, Ordinanza n. 22241/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo deduceva l'assoluta indeterminatezza e genericità della pena, ritenendo la sanzione non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo e ha rilevato che la sentenza impugnata aveva effettuato una valutazione autonoma della pena, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la concreta capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai non trascurabili precedenti penali; perciò il ricorso è stato ritenuto infondato e comunque inammissibile.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indicato come reato oggetto della condanna impugnata; la sentenza di merito è stata confermata sul punto, senza rilievi decisivi della Cassazione sulla configurazione del reato.
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro per la valutazione autonoma del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretto l'uso dei criteri legali e della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è infondata quando la sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo autonomo, dei criteri legali di commisurazione previsti dall'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se valorizza elementi concreti riferiti alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere, ivi compresi i precedenti penali non trascurabili.
- In cassazione, la doglianza che prospetti genericità o indeterminatezza della pena non può essere accolta se la decisione impugnata risulti avere già effettuato una valutazione individualizzata del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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