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Sentenza

Sentenza n. 550/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 2319 del 07/10/2024, emessa dal Comune di Lucca e con la quale è stato adottato il progetto di ripartizione dei suoli pubblici concedibili nella loro massima estensione a ciascun titolare di licenza di somministrazione, alimenti e bevande, all'interno della fascia di occupazione temporanea in Piazza Anfiteatro, come riportato graficamente nella planimetria che forma parte integrante e sostanziale dell'atto; - della planimetria allegata; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° aprile 2025: - della Concessione temporanea n. 16978/2025 rilasciata dal Comune di Lucca prot. n. 0026194/2025 del 17.02.2025; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale che ha approvato il progetto di ripartizione degli spazi pubblici concedibili nella fascia di occupazione temporanea di Piazza Anfiteatro, con relativa planimetria, nonché la successiva concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata alla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione in Piazza Anfiteatro, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Lucca ha ripartito gli spazi pubblici concedibili agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché, con motivi aggiunti, la successiva concessione temporanea di suolo pubblico, deducendo l’illegittimità derivata. Con il primo motivo ha contestato l’incompetenza del dirigente, sostenendo che la determinazione contenesse scelte di natura politica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del regolamento comunale sull’occupazione degli spazi pubblici, in particolare del criterio di ripartizione proporzionale degli spazi in caso di pluralità di richieste, sostenendo che la riduzione delle superfici fosse stata effettuata secondo un criterio opposto a quello regolamentare e rivendicando una maggiore superficie concedibile. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione degli atti impugnati. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione degli interessati. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica o una verificazione sulla correttezza della ripartizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dalle eccezioni preliminari delle parti resistenti. Ha escluso l’incompetenza dirigenziale perché la determinazione non introduceva scelte politiche o regolamentari, ma attuava tecnicamente la disciplina già stabilita dall’allegato C del regolamento comunale, sulla base di uno studio topografico riferito alla conformazione ellittica della piazza. Ha ritenuto rispettato il criterio regolamentare di proporzionalità: poiché la somma degli sviluppi richiesti dagli esercenti eccedeva lo sviluppo effettivo della fascia disponibile, l’eccedenza è stata ridotta in proporzione alle superfici interne di somministrazione, con riduzione minore per gli esercizi con minore sviluppo e maggiore per quelli con maggiore sviluppo. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità del percorso tecnico seguito; è stata quindi respinta anche la richiesta di consulenza tecnica o verificazione. Il motivo sul difetto di motivazione è stato respinto perché la determinazione conteneva una puntuale motivazione tecnica, idonea a sorreggere anche la successiva concessione impugnata per illegittimità derivata. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché il Comune aveva convocato gli esercenti per illustrare il nuovo assetto e la ricorrente aveva presentato osservazioni e una propria ipotesi planimetrica. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • Regolamento comunale n. 41/2021 del Comune di Lucca, allegato C

    una zona di “fascia di occupazione temporanea” [...] dedita alle sole “attività di somministrazione di alimenti e bevande”

    L’allegato C disciplina la fascia di occupazione temporanea di Piazza Anfiteatro, i limiti geometrici delle occupazioni, gli accessi e i corridoi e la destinazione agli esercizi aventi diritto.

  • art. 47, comma 6, Regolamento comunale n. 41/2021 del Comune di Lucca

    Nel caso di una pluralità di richieste che riguardino una medesima area occupabile, lo spazio è suddiviso in proporzione alla superficie di somministrazione dell’esercizio

    Il criterio di proporzionalità è stato ritenuto rispettato mediante la riduzione proporzionale delle eccedenze rispetto allo spazio effettivamente disponibile, tenendo conto delle superfici interne di somministrazione e dei vincoli fisici della piazza.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio e partecipazione è stata respinta perché, in concreto, gli esercenti erano stati convocati e la ricorrente aveva presentato osservazioni; il testo non indica espressamente l’articolo come applicato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando un atto dirigenziale si limita ad attuare tecnicamente criteri e destinazioni già stabiliti da un regolamento comunale, sulla base di accertamenti tecnici e delle caratteristiche fisiche dell’area, non sussiste incompetenza dirigenziale per asserita introduzione di scelte politiche.
  • Il criterio regolamentare di ripartizione proporzionale degli spazi pubblici è rispettato quando, in presenza di richieste eccedenti rispetto alla superficie effettivamente disponibile, la riduzione viene applicata proporzionalmente alle eccedenze, purché il procedimento consideri i vincoli fisici dell’area e assicuri la non sovrapposizione delle occupazioni e il mantenimento dei passaggi prescritti.
  • Una motivazione tecnica che esponga la conformazione dell’area, l’eccedenza delle superfici richieste, i vincoli da rispettare e il criterio concretamente applicato è sufficiente a sorreggere il provvedimento di ripartizione degli spazi e gli atti concessori conseguenti.
  • La richiesta di consulenza tecnica o verificazione non può essere accolta quando la parte non fornisce specifici elementi idonei a mettere in dubbio l’attendibilità dell’istruttoria tecnica e del percorso logico seguito dall’amministrazione.
  • Le garanzie partecipative risultano assicurate quando gli interessati siano stati convocati per l’illustrazione dell’assetto progettato e abbiano avuto la possibilità concreta di presentare osservazioni, anche mediante una propria proposta planimetrica.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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