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Sentenza

Sentenza n. 5666/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è stato promosso per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle istanze relative al visto e all’appuntamento consolare.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento, avvenute nelle more del giudizio, hanno comportato il pieno soddisfacimento della pretesa e quindi la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come base normativa, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto e la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione dell’istanza possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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