Cassazione Civile, Ordinanza n. 25489/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 emesso a seguito di verifica fiscale e PVC della Guardia di Finanza nei confronti di una società che aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale. L'Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo del reddito d'impresa, con rideterminazione delle imposte IRPEG, IRAP e dell'IVA. Dopo un primo ciclo di giudizio, la Corte di cassazione, con sentenza n. 11043/2018, aveva accolto solo il terzo motivo del ricorso della contribuente, affermando il principio secondo cui, nella determinazione del reddito d'impresa in caso di omessa dichiarazione, devono comunque essere considerate anche le componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla CTR del Lazio. Riassunto il giudizio, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio, sostanzialmente confermando l'annullamento dell'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non aveva rispettato il principio di diritto enunciato dalla precedente decisione di legittimità e aveva invece riesaminato questioni già coperte da giudicato, in particolare la legittimità del metodo induttivo e della percentuale di redditività del 6% già ritenute adeguatamente motivate e non più discutibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di tardività del ricorso, applicando il termine annuale lungo ex art. 327 c.p.c. nel testo previgente, poiché il giudizio era iniziato prima della riforma del 2009 e il rinvio non integra un giudizio nuovo ma la prosecuzione dell'originario processo. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia: la CTR, decidendo in sede di rinvio, non si era limitata a rideterminare il reddito tenendo conto delle componenti negative, come imposto dal precedente giudizio di cassazione, ma aveva invece riesaminato e sostanzialmente rimesso in discussione la legittimità dell'accertamento induttivo, della percentuale di redditività del 6% e dei criteri comparativi, questioni già coperte da giudicato interno/esterno formatosi a seguito della precedente pronuncia di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene riesaminando questioni già definite o eccedendo il thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del vincolo derivante dalla decisione di cassazione è denunciabile come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 327 c.p.c.
Nel giudizio in esame si applica il testo previgente del termine lungo annuale per impugnare, poiché il processo era stato instaurato prima della riforma del 2009.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi non si applica ai giudizi già pendenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma.
art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69
Conserva l'applicazione del previgente regime del termine lungo nei processi iniziati prima dell'entrata in vigore della legge di riforma.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la decisione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è tenuto a rispettare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può ampliare l'indagine a questioni già coperte dal giudicato formatosi sulla precedente decisione di legittimità.
- La violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente integra nullità denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 384, comma 2, c.p.c.
- In tema di termine lungo per impugnare, lo ius superveniens non si applica ai giudizi già pendenti quando la disciplina transitoria imponga la conservazione del regime previgente; il rinvio è mera prosecuzione del processo originario.
- Nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa per omessa dichiarazione, il giudice del rinvio deve attenersi alla sola verifica imposta dal giudice di legittimità, senza rimettere in discussione la legittimità del metodo di accertamento già definitivamente riconosciuta.
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