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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9033/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la conferma della condanna per reati tributari: omissione della dichiarazione IVA relativa al 2010 (capo A) e atti fraudolenti per sottrarre imposte nel periodo 08.10.2008-29.12.2012 con dirottamento di somme su conti dei genitori (capo B). Il ricorso ha articolato due motivi principali: (i) intervento della prescrizione per il reato di cui al capo B) (prescrizione maturata il 29.4.2018) e contestazione dell'applicabilità dell'art.17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000; (ii) eccessiva severità della pena e irregolarità nella dosimetria, in particolare la scelta della pena-base pari a 1 anno e 6 mesi rispetto al minimo edittale vigente al tempo del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo B), ritenendo estinto per prescrizione il reato la cui consumazione si era esaurita il 29.10.2010 (termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi spirato il 29.4.2018). Ha escluso l'applicazione dell'art.17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 perché introdotto successivamente alla commissione del fatto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto non fondato il motivo sulla quantificazione della pena, ritenendo adeguata e sufficientemente motivata la pena nonostante il suo scostamento dal minimo edittale. Poiché la sentenza era stata unica per più capi, la Cassazione ha proceduto a rideterminare la pena escludendo l'aumento di 3 mesi applicato per la continuazione con il capo B), riducendo la pena complessiva a un anno di reclusione; ha annullato senza rinvio il capo B) per prescrizione e ha dichiarato inammissibile il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, artt. 5 e 11

    Norme che qualificano e sanzionano i reati tributari contestati (omessa dichiarazione IVA e condotte fraudolente); impiegate come fattispecie di riferimento per la responsabilità penale dell'imputato.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    La Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione perché introdotta dal d.l. 138/2011 (convertito con L.148/2011) entrata in vigore il 17.9.2011, ossia successivamente alla data di commissione del reato; non può quindi essere applicata retroattivamente per allungare la prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale: combinato con l'art.161 e con la data di cessazione della consumazione, ha portato alla conclusione che la prescrizione per il capo B) si è consumata il 29.4.2018.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Applicato insieme all'art.157 per determinare la durata del termine prescrizionale (settennio e sei mesi nel caso concreto).

  • d.l. 138/2011 convertito L. 148/2011

    Riferimento cronologico essenziale: la modifica normativa introdotta con questo provvedimento è successiva alla commissione del reato e quindi non può incidere sulla prescrizione del fatto antecedente.

  • legge 5.12.2005 n.251

    Richiamata dalla difesa come possibile regime prescrizionale applicabile; la Corte ha ritenuto che il regime da essa derivante non fosse quello applicabile al caso per le date in questione.

  • d.lgs. 158/2015

    Richiamato in tema di modifiche al minimo edittale per il delitto di omessa dichiarazione IVA; la Corte ha valutato la pena alla luce della normativa vigente al momento del fatto, segnalando la variazione del minimo edittale nel tempo.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come parametro per la valutazione dei criteri di determinazione della pena (intensità del dolo, reiterazione, precedenti, durata della condotta): la Corte ha ritenuto tali elementi idonei a giustificare lo scostamento dal minimo edittale.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di riformare la pena quando annulla parzialmente senza rinvio: la Corte ha esercitato tale potere per eliminare l'aumento per continuazione e rideterminare la pena complessiva.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata a partire dalla data di cessazione della consumazione del reato; norme che modificano il regime prescrizionale introdotte dopo la commissione del reato non sono applicabili retroattivamente per prolungare la prescrizione.
  • Se un reato è estinto per prescrizione, la relativa parte della condanna può essere annullata senza rinvio; la Corte di Cassazione può, ove necessario, rideterminare la pena residua eliminando gli aumenti legati alla parte estinta.
  • Fatti precedenti, anche se prescritti, possono essere valutati dal giudice ai fini della determinazione della pena per valutare l'intensità del dolo e la reiterazione; ciò non viola il divieto di reformatio in peius se usati solo ai fini di dosimetria.
  • La motivazione della pena richiede maggiore dettaglio quando la pena supera la media edittale; se la pena è al di sotto della media, la motivazione può essere meno analitica purché emerga la congruità rispetto ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.
  • In sede di impugnazione, le censure non devolute o inammissibili non impediscono la conferma delle restanti statuizioni; la sentenza è idealmente scindibile per ciascun capo di imputazione.

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