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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24382/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato, sulla base della conoscenza ottenuta tramite estratto di ruolo, la sottostante cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno 2014, deducendo di non averla ricevuta ritualmente e quindi sostenendone l'inesistenza, nullità e illegittimità. In appello il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, assumendo la rituale notifica della cartella. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sul disconoscimento della sottoscrizione e della fotocopia del referto di notifica via PEC e sulla mancata verificazione; violazione delle norme sulle notifiche telematiche per uso di un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC; nullità della motivazione per assertività o apparenza nella parte sulla regolarità della notifica.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, perché la contribuente aveva impugnato il ruolo e, per esso, la cartella sottostante avendone appreso l'esistenza tramite estratto di ruolo, ma non risultava allegato alcun pregiudizio concreto e attuale tra quelli che, dopo la novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, consentono la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite del 2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, affermando che l'azione non era proponibile ab origine; perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso introduttivo, lo ha dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma n. 5; primo comma n. 4; primo comma n. 3

    sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    sono evocati in relazione al disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione del referto di notifica prodotto in fotocopia

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001 n. 146

    è richiamato quale norma che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4-bis

  • L. 17 dicembre 2021 n. 215

    è richiamata quale legge di conversione che ha precisato la novella

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    prevede la limitata impugnabilità diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi

  • art. 80 comma 4 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    è indicato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta

  • art. 1 comma 1 lett. a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40

    è richiamato per individuare un'altra ipotesi di pregiudizio idonea a legittimare l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    è menzionato quale riferimento delle verifiche rilevanti per una ulteriore ipotesi di pregiudizio

  • art. 100 c.p.c.

    è applicato per affermare la carenza di interesse ad agire in assenza di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    è richiamato per la decisione nel merito della causa senza rinvio, una volta rilevata l'inammissibilità originaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è evocato come vizio denunciato per motivazione asseritamente apparente

  • art. 111 Cost.

    è evocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova della notifica

  • art. 3, art. 24 e art. 113 Cost.

    sono menzionati nel richiamo alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis

  • art. 80 del codice dei contratti pubblici

    è richiamato nel testo della norma come ipotesi di pregiudizio che consente la diretta impugnazione

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo in presenza di uno specifico e concreto pregiudizio, nei casi tassativamente indicati dalla disciplina speciale; in mancanza, difetta l'interesse ad agire.
  • Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e il ruolo, di regola, non ha autonoma materialità impugnabile al di fuori dei casi espressamente previsti.
  • Quando l'azione è proposta in assenza dei presupposti legali di ammissibilità, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria e decidere nel merito senza rinvio.
  • Le contestazioni relative alla regolarità della notifica della cartella non possono superare il filtro dell'ammissibilità se manca la dimostrazione del pregiudizio che la legge richiede per la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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