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Sentenza

Sentenza n. 4238/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4924/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4924/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, deducendo che il Ministero non aveva corrisposto la somma complessiva di 1.500 euro, da attribuire mediante la Carta docente per i tre anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità per genericità della procura: questa era su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava né il TAR adito né gli estremi della sentenza da eseguire e recava soltanto il mandato per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta docente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di una procura speciale idonea, richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata, pur sottoscritta su carta e trasmessa in copia informatica con la PEC di notificazione, non indicava gli elementi necessari a individuare la controversia; la sua allegazione telematica al ricorso digitale non equivaleva a procura apposta in calce, perché la mera congiunzione documentale non dimostra che la parte conoscesse il contenuto dell'atto né che il mandato precedesse o fosse coevo alla redazione del ricorso. Il Collegio ha quindi escluso l'applicabilità dell'eccezione elaborata per la procura materialmente apposta in calce o a margine. Ha inoltre ritenuto il vizio non sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto attenersi. La mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio è stata ritenuta sufficiente a escludere l'obbligo di adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. per la questione rilevata in quella sede. Le domande di ottemperanza, penalità di mora e nomina del commissario non sono state esaminate nel merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Difatti l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. stabilisce che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”, ovvero di una procura che deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia

    La procura speciale deve identificare specificamente oggetto, parti, giudice e controversia; una procura generica e separata, priva di tali elementi, rende inammissibile il ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Tale eccezione non può essere estesa in applicazione dell’art.8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 («Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico»), secondo il quale “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”, poiché il rispetto di tale formalità, se determina che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l’esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello ius postulandi nella specifica controversia interessata

    La regola tecnica che considera apposta in calce la procura su foglio separato, depositata telematicamente insieme all'atto, non dispensa dall'indicare nella procura gli elementi che identificano la controversia quando il documento non sia materialmente congiunto al ricorso.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

    Quanto poi all’eventuale sanabilità del vizio ai sensi del combinato disposto degli artt.39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., va evidenziato come la giurisprudenza si sia espressa ormai negativamente, posto che la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e che tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione

    La mancanza della procura speciale richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso non è sanabile mediante rinnovazione, poiché il requisito deve già sussistere al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    Nel caso di specie la concessione dell’errore scusabile non è praticabile, poiché “la pronuncia della Sezione Plenaria [2 ottobre 2025, n. 11] non ha innovato il quadro normativo, ma ha semplicemente confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti al quale la parte, prudenzialmente, avrebbe potuto aderire”

    L'errore scusabile non è riconoscibile quando la parte disponeva di un indirizzo interpretativo già esistente e avrebbe potuto adottare la condotta processuale più prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che conferma quell'indirizzo non giustifica la rimessione in termini.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Va tuttavia rilevato che l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia

    Secondo il principio applicato dal Collegio, l'avviso sulla questione rilevata d'ufficio non è dovuto quando i procuratori non sono presenti in udienza o in camera di consiglio, poiché la mancata partecipazione comporta rinuncia alla possibilità di controdedurre.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di penalità di mora, ma il Collegio non la esamina nel merito perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La norma è indicata come fondamento della Carta elettronica riconosciuta dal titolo esecutivo, ma non è oggetto di interpretazione o applicazione decisiva nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; la genericità della procura separata dal ricorso comporta l'inammissibilità.
  • La procura analogica separata, trasmessa in copia informatica o depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale, non può essere trattata come procura apposta in calce quando manchino elementi identificativi della controversia: la congiunzione telematica dei documenti non prova né la consapevolezza del mandante sul contenuto dell'atto né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla sua elaborazione.
  • La mancanza della procura speciale richiesta quale requisito di ammissibilità deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile per rinvio dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non consente la rimessione in termini quando, al momento della condotta processuale, esistevano indirizzi interpretativi che permettevano alla parte di individuare una soluzione prudenziale; l'Adunanza plenaria che successivamente confermi uno di tali indirizzi non determina, di per sé, un quadro normativo obiettivamente incerto.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d'ufficio non è necessario, secondo il principio applicato, se i procuratori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, nonostante la questione sia rilevata in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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