Ordinanza n. 364/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (di seguito “Delibera”), recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 dicembre 2022: per l'accertamento della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché per l'annullamento, - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”; per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 maggio 2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l'accertamento in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 27 marzo 2025: per l’annullamento - della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4” - del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 [e della Delibera 266/2022]; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, relativi atti attuativi e richieste di pagamento o compensazione del GSE per gli importi derivanti dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, inclusa la diffida ad adempiere e la riattivazione della fatturazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi al prelievo degli extra ricavi derivanti dall’energia elettrica immessa da impianti di produzione da fonti rinnovabili. Ha chiesto, anche con motivi aggiunti, l’annullamento delle deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, degli allegati e degli atti esecutivi del GSE, l’accertamento della non debenza degli importi richiesti o compensati, la restituzione delle somme eventualmente incassate e il pagamento integrale degli importi previsti dalle convenzioni RID. Ha inoltre dedotto l’abrogazione o il mancato mantenimento in vigore dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 a seguito della legge n. 197/2022, il contrasto della normativa nazionale con il regolamento UE 2022/1854, nonché, in subordine, chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o la rimessione alla Corte costituzionale. In sede cautelare ha prospettato il pregiudizio derivante dalla richiesta di pagamento e dalla riattivazione della fatturazione da parte del GSE. Il TAR ha evidenziato che l’esigenza cautelare riguarda gli atti esecutivi del GSE, rispetto ai quali ha dubitato della propria giurisdizione, lasciando impregiudicate le eccezioni pregiudiziali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, senza definire le questioni pregiudiziali, comprese quelle relative alla giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE. Ha ritenuto non dimostrato un pregiudizio grave, irreparabile e attuale. In particolare, la diffida riguardava anche fatture emesse già dal 2022 ma non ancora portate a esecuzione; l’impresa avrebbe dovuto considerare le relative passività nella propria gestione finanziaria e contabile, secondo la diligenza qualificata propria degli operatori del settore; essa aveva comunque trattenuto gli extra ricavi e percepito gli incentivi del IV Conto Energia, per entrate complessive ritenute ragionevolmente idonee a sostenere le richieste del GSE. Gli interventi straordinari prospettati erano futuri e non direttamente collegati alle fatture; la relazione prodotta documentava soltanto una riduzione della liquidità, non una compromissione dell’attività d’impresa; non risultavano ancora intraprese azioni esecutive; inoltre, l’eventuale restituzione delle somme riscosse sarebbe stata possibile, considerata la solvibilità del GSE, in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha escluso la prova di un pregiudizio attuale e irreparabile.
art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in l. n. 25/2022
Costituisce la base normativa degli interventi sugli extra ricavi derivanti dall’energia elettrica immessa da impianti di produzione; la compatibilità e la perdurante vigenza della disposizione sono state dedotte dalla ricorrente, ma non decise nell’ordinanza cautelare.
legge n. 197/2022
È richiamata quale fonte legislativa collegata alla disciplina degli extra ricavi; la sua efficacia e compatibilità con il diritto dell’Unione sono state contestate, senza decisione nella fase cautelare.
Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È invocato dalla ricorrente quale parametro di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, ma la questione non è stata definita nell’ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera esposizione a una richiesta di pagamento non dimostra automaticamente il periculum in mora: il ricorrente deve provare un pregiudizio grave, irreparabile e attuale, specificamente collegato all’atto impugnato.
- La prospettazione di una riduzione della liquidità, non accompagnata dalla documentazione di una concreta compromissione della situazione finanziaria e patrimoniale o della continuità dell’attività d’impresa, non è sufficiente a integrare il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
- La solvibilità del soggetto che procede alla riscossione può escludere l’irreparabilità del pregiudizio, quando la restituzione delle somme sia concretamente possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
- La mancata esecuzione attuale della diffida o l’assenza di azioni esecutive può escludere l’attualità del periculum in mora, anche quando siano state emesse fatture oggetto di contestazione.
- Nella valutazione cautelare della situazione economica di un operatore professionale rileva la diligenza qualificata esigibile nel settore, inclusa la necessità di considerare tempestivamente le passività già risultanti ai fini della gestione finanziaria e contabile.
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