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Sentenza

Sentenza n. 5190/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 511/2024, emessa e pubblicata in data 16 luglio 2024 dal Tribunale di Viterbo, Sez. Lavoro, Dott. Mauro Ianigro all’esito del procedimento portante RG n. 297/2024, notificata in data 16 aprile 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202510828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, n. 511/2024, relativa all’accredito del beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero e l’adozione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, n. 511/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico, anche pro quota, di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici e ai periodi di servizio a tempo determinato svolti, e aveva condannato il Ministero all’accredito o all’assegnazione delle somme corrispondenti. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Il Collegio ha precisato che, ai fini della regolazione delle spese, occorre procedere a una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria. Tale valutazione ha avuto esito positivo, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio e, per la parte residua, poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e in modo irretrattabile l’interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
  • Quando l’Amministrazione esegue il comando giudiziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
  • Nella valutazione della soccombenza virtuale occorre verificare se, in assenza dell’attività amministrativa sopravvenuta, il ricorso sarebbe stato accolto e il ricorrente sarebbe risultato vittorioso.
  • L’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione successivamente all’instaurazione del giudizio può giustificare una compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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