Sentenza del 19/10/2021 n. 29050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in cassazione contro la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso di ERG relativo al diniego di accettazione della cessione di crediti IVA relativi agli anni 2003-2004. L'Agenzia deduceva quattro motivi: nullità per omissione del litisconsorzio necessario perché la cedente SAO spa non era stata parte nel giudizio; violazione dell'art. 100 c.p.c. per mancanza di interesse ad agire; violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 perché il rifiuto di accettare la cessione non sarebbe atto impugnabile; vizio per omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione a un presunto giudizio pregiudicante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondate tutte le censure: SAO era stata evocata e non si era costituita, sicché non v'è vizio per litisconsorzio; l'atto di rifiuto dell'accettazione della cessione equivale sostanzialmente a un diniego di rimborso e rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 (lett. g), sussistendo l'interesse ad agire); l'art. 295 c.p.c. non imponeva la sospensione nel caso concreto, atteso il regime anteriore alle modifiche del 2016 e l'applicabilità, se del caso, dell'art. 337 c.p.c., comma 2. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio che sono state liquidate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
art. 19, comma 1, lett. g)
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa nelle categorie ma va interpretata estensivamente: atti atipici o note che manifestano una pretesa tributaria, come il rifiuto di accettare una cessione di credito (equivalente a diniego di rimborso), rientrano nella categoria degli atti impugnabili.
Codice di procedura civile, art. 100
L'interesse ad agire sussiste se l'atto amministrativo porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria bene individuata; il diniego di cessione ha suscitato tale interesse e quindi l'azione è fondata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Richiamato in relazione alla doglianza sul litisconsorzio necessario: la Corte ha ritenuto che la cedente era stata evocata e quindi l'assenza non ha determinato nullità, con formazione di preclusivo giudicato interno.
Codice di procedura civile, art. 295
La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. non trova applicazione nel regime anteriore al 1/1/2016 quando la causa pregiudicante è pendente in grado di appello; pertanto la CTR non era obbligata a sospendere il processo.
Codice di procedura civile, art. 337, comma 2
Nel caso di decisione pregiudicante non definitiva, il giudice può sospendere il processo su istanza della parte che invoca una pronuncia favorevole non definitiva; è rimessa alla discrezionalità del giudice.
D.Lgs. n. 156 del 2015
Riferimento alle modifiche del rito tributario intervenute dal 2016; utili per definire la non applicabilità dell'art. 295 nella versione successiva al periodo di causa.
Massime di principio
- Un atto amministrativo che non abbia espressa denominazione prevista dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 può comunque essere impugnato se comunica al contribuente una pretesa tributaria chiaramente individuabile; la tassatività delle categorie va intesa in senso sostanziale e non formale.
- Il rifiuto di accettare la cessione di un credito per rimborso IVA può essere qualificato come diniego di rimborso e pertanto costituisce atto impugnabile, legittimando l'interesse ad agire del cessionario.
- L'assenza della cedente nel processo non determina automaticamente la nullità se la stessa è stata regolarmente evocata o notificata e ha scelto di non costituirsi; ciò può produrre effetti di giudicato interno preclusivo.
- Prima delle modifiche al rito tributario entrate in vigore nel 2016, la sospensione automatica ex art. 295 c.p.c. non si applicava quando la causa pregiudicante era pendente in grado d'appello; il giudice può comunque valutare la sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2.
- Nel valutare l'ammissibilità del ricorso tributario è necessario guardare alla sostanza dell'atto e al suo effetto sulla posizione tributaria del contribuente, non solo alla sua formale nomenclatura.
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