Sentenza n. 491/2026 - Torino, Sezione 3
per - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 113/2024 resa dal Tribunale di Ivrea in data 19/02/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per AIRES LORENA dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; b) per CAVELLI CRISTINA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, c) per FIORITO GIULIA: dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; d) per GURIAN LUISA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; e) per LIOI SARA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; f) per LUPPINO CARMELA: per l'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00, g) per NEIROTTI CHIARA: per l'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00, h) per RUGGERI ELISA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 113/2024, relativa all'accredito del beneficio economico annuale della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 113/2024, chiedendo l'accredito sulla Carta elettronica del docente del beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati per ciascuna di esse e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme spettanti a sette ricorrenti: Lorena Aires, Cristina Cavelli, Giulia Fiorito, Luisa Gurian, Sara Lioi, Carmela Luppino ed Elisa Ruggeri. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'ottemperanza soltanto in favore di Chiara Neirotti e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese in favore di tutte le ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione parziale era intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., nei confronti delle sette ricorrenti cui il Ministero aveva corrisposto le somme dovute. Quanto a Chiara Neirotti, ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea, pagando le somme liquidate in suo favore entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva eseguito il titolo soltanto parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere nei confronti delle ricorrenti che hanno ottenuto integralmente quanto dovuto.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo, la materia del contendere cessa nei confronti dei beneficiari dell'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'Amministrazione non esegue integralmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine.
- L'esecuzione solo parziale del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, in applicazione della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente pubblico, con facoltà di delega, e può ricevere il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
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