Tribunale, Sentenza T-862/19
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2020. — Brasserie St Avold contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Segno tridimensionale – Forma di una bottiglia scura – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-862/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato il diniego di protezione nell’Unione per una registrazione internazionale relativa a un segno tridimensionale raffigurante una bottiglia scura con etichetta bianca irregolare. Ha ritenuto che il segno non si discostasse in modo significativo dalla norma e dagli usi del settore delle bevande e che il pubblico non lo percepisse come indicatore dell’origine commerciale. Di conseguenza, il segno era privo del carattere distintivo minimo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura con etichetta irregolare: assenza di carattere distintivo e diniego di protezione nell’Unione
La questione giuridica
Se il segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura munita di capsula e di un’etichetta bianca avvolta in modo irregolare sul corpo della bottiglia possieda il carattere distintivo minimo richiesto per la registrazione come marchio dell’Unione europea, oppure sia escluso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; in particolare, se la commissione di ricorso abbia applicato criteri errati, mal definito la norma e gli usi del settore e valutato in modo scorretto la percezione del pubblico di riferimento.
Principio di diritto
Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto o del suo imballaggio è registrabile solo se, considerato nel suo insieme e alla luce della percezione del pubblico di riferimento, si discosta in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore e consente di indicare l’origine commerciale dei prodotti senza analisi o particolare attenzione. Nel caso di specie, la combinazione di una bottiglia scura usuale e di un’etichetta dalla forma e collocazione irregolari non supera tale soglia: si tratta soltanto di una variante delle forme abitualmente presenti sul mercato, percepita come elemento estetico o funzionale e non come indicatore d’origine; pertanto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura
La sentenza riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale di un segno tridimensionale. Il segno consisteva nella rappresentazione di una bottiglia scura con capsula a corona e un’etichetta bianca avvolta in modo irregolare sul corpo della bottiglia, per prodotti delle classi 32 e 33.
Fatti e procedimento amministrativo
La Brasserie St Avold aveva designato l’Unione europea per la registrazione internazionale n. 1408065, chiedendo protezione per bevande alcoliche e analcoliche, birre, vini e prodotti affini. L’esaminatrice dell’EUIPO aveva rifiutato la protezione in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; la commissione di ricorso aveva confermato il diniego con decisione del 21 ottobre 2019, ritenendo il segno privo di carattere distintivo.
Ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta in giudizio
Il Tribunale ha escluso dalla considerazione due fotografie prodotte per la prima volta nel ricorso. Ha ricordato che il suo controllo, ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, è un controllo di legittimità della decisione impugnata e non consente di riesaminare i fatti sulla base di documenti nuovi non esaminati in sede amministrativa.
Normativa e criteri applicabili ai marchi tridimensionali
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 4 del regolamento 2017/1001, secondo cui la forma del prodotto o del suo imballaggio può costituire un marchio, purché sia idonea a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sono esclusi dalla registrazione i segni privi di carattere distintivo.
Per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto o del confezionamento, la valutazione segue gli stessi criteri degli altri marchi, ma con una percezione del consumatore spesso diversa, perché il pubblico non è abituato a presumere l’origine commerciale dalla sola forma o confezione. In tale ambito, è determinante verificare se la forma si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e se il segno sia idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicatore d’origine.
Valutazione del segno controverso
Il Tribunale ha approvato il ragionamento della commissione di ricorso, che aveva considerato il segno nella sua globalità: una bottiglia scura, una capsula a corona e un’etichetta bianca dalla conformazione irregolare. Ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la bottiglia non dovesse essere considerata parte del segno, osservando che la domanda di registrazione riguardava effettivamente un segno tridimensionale comprensivo dell’insieme di tali elementi.
Quanto alla definizione della norma e degli usi del settore, il Tribunale ha ritenuto sufficiente che l’EUIPO avesse mostrato la varietà delle forme di etichette e delle modalità di apposizione sulle bottiglie nel settore delle bevande. La norma di settore non coincide con la sola forma statisticamente più diffusa, ma comprende tutte le forme comunemente incontrate dal consumatore sul mercato.
Assenza di carattere distintivo minimo
Il Tribunale ha affermato che l’etichetta controversa e il suo posizionamento costituiscono solo una variante possibile di forme già esistenti nel mercato delle bevande. Anche se il segno può apparire originale o poco comune, la novità o l’originalità non sono criteri rilevanti per il carattere distintivo. Per essere registrabile, un marchio tridimensionale deve invece consentire al consumatore medio di identificare l’origine commerciale dei prodotti senza analisi particolare.
Ha inoltre osservato che i consumatori si aspettano che l’etichetta sia un supporto per indicazioni descrittive o denominative, non che essa, da sola e in assenza di elementi verbali o figurativi, indichi l’origine commerciale. Eventuali richiami visivi a una mitra vescovile o l’asserita funzione antigoccia sono stati considerati irrilevanti o comunque insufficienti a conferire distintività.
Esito del ricorso
Poiché il segno non si discostava in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e non era idoneo a essere percepito come indicatore d’origine, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione dell’EUIPO circa l’assenza del carattere distintivo minimo. Il motivo unico è stato respinto e, con esso, l’intero ricorso. La Brasserie St Avold è stata inoltre condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio affermato
Per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un contenitore o del suo imballaggio, non basta che il segno sia insolito o originale: occorre che il consumatore medio lo percepisca immediatamente come indicatore dell’origine commerciale. Se il segno non si discosta in modo significativo dalla norma e dagli usi del settore, esso resta privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
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