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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 4372 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla R. s.r.l. l'indebita detrazione dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2010, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture soggettivamente false emesse dalla T., qualificata come società cartiera o missing trader. Secondo l'Ufficio, la merce proveniva direttamente da fornitori comunitari, mentre la T. sarebbe stata interposta fittiziamente per simulare acquisti interni soggetti a IVA e consentire alla R. di detrarre l'imposta. La contribuente contestava, tra l'altro, il raddoppio dei termini, la carenza di motivazione, l'incompetenza dell'ufficio accertatore e soprattutto l'assenza di prova della propria consapevolezza o conoscibilità della frode.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso e condannato la società alle spese. In appello, invece, la Commissione ha accolto le doglianze principali della contribuente, ritenendo che l'Agenzia non avesse dimostrato, con elementi oggettivi gravi, precisi e concordanti, che la R. s.r.l. sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA. Gli elementi indicati dall'Ufficio, quali i contatti con i fornitori esteri e l'oggetto sociale della T., sono stati considerati insufficienti. È stata valorizzata la verifica preventiva svolta tramite una società specializzata di informazioni commerciali e la denuncia presentata dalla R. contro il legale rappresentante della T. prima dell'accertamento fiscale. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in 9.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata dalla contribuente in relazione al raddoppio dei termini per l'accertamento; la relativa censura è rimasta assorbita dopo l'accoglimento dell'appello per difetto di prova della consapevolezza della frode.

  • Art. 57, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata congiuntamente all'art. 43 d.P.R. 600/1973 in materia di termini per l'accertamento IVA; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • Art. 19 d.P.R. 633/1972

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. La decisione ribadisce che il diniego della detrazione richiede la prova che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode, non essendo ammissibile una responsabilità oggettiva.

  • Art. 7 d.lgs. 212/2000

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la relativa censura è stata assorbita.

  • Art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per contestare la motivazione apparente della sentenza di primo grado; anche tale motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso alle presunzioni semplici. L'Amministrazione deve collegare il fatto noto alla consapevolezza del contribuente mediante indizi gravi, precisi e concordanti; la mera esistenza di una cartiera non dimostra automaticamente la conoscenza della frode da parte del cliente.

  • Art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La denuncia tempestiva della controparte può costituire elemento di buona fede e, ricorrendone i presupposti, rilevare come causa di non punibilità per il mancato pagamento imputabile esclusivamente a terzi.

  • Giurisprudenza CGUE e Corte di Cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    Il diritto alla detrazione IVA è principio fondamentale e può essere negato solo se l'Amministrazione prova, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Non è possibile imporre controlli generalizzati sulla posizione fiscale del fornitore né una responsabilità oggettiva per le irregolarità altrui.

Massime di principio

  • In caso di fatture emesse da una società ritenuta cartiera, la sola inesistenza soggettiva del fornitore non basta a negare la detrazione IVA: l'Amministrazione deve dimostrare anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cliente.
  • L'onere della prova grava inizialmente sull'Amministrazione, che deve fornire indizi oggettivi gravi, precisi e concordanti. Solo dopo tale dimostrazione l'onere passa al contribuente.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è decisiva, ma possono essere rilevanti le verifiche preventive sul partner commerciale, la documentazione dei rapporti, la coerenza economica dell'operazione e le iniziative adottate dopo la scoperta delle irregolarità.
  • Non si può pretendere dal contribuente una verifica generalizzata del pagamento delle imposte da parte del fornitore o un'attività investigativa equivalente a quella dell'Amministrazione finanziaria.
  • Una denuncia o segnalazione tempestiva contro il fornitore, presentata prima dell'accertamento fiscale, può essere un forte elemento contrario alla consapevole partecipazione alla frode e può assumere rilievo anche ai fini sanzionatori.
  • La valutazione della buona fede deve essere effettuata secondo la diligenza concretamente esigibile da un operatore economico medio, in rapporto alle circostanze specifiche, senza trasformare il contribuente in garante della fedeltà fiscale dei propri fornitori.

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