Sentenza n. 8508/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad di provvedere in ordine alle menzionate richieste; e per la condanna dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a 30 giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta, presentata nel novembre 2025, di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, dopo il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero resistente ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato, prevista dall'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'Amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, la richiesta di convocazione era stata presentata nel novembre 2025 e il ricorrente disponeva già del nulla osta necessario. Il tempo trascorso dall'introduzione della disciplina che prevedeva la sospensione del nulla osta non consentiva che tale sospensione si protraesse ulteriormente senza una definizione da parte dell'Amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d'Italia in Islamabad è stato quindi condannato a convocare il ricorrente entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, risultando sufficiente l'ordine di provvedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento; accertati tali presupposti, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024
La sospensione del nulla osta prevista dalla disposizione non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, la questione deve essere risolta dall'Amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, l'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine procedimentale costituiscono presupposti autonomi e necessari per l'accoglimento della domanda.
- La sospensione prevista dalla legge per un procedimento amministrativo non può protrarsi indefinitamente: decorso un tempo ragionevole, l'Amministrazione competente deve definire la situazione, anche previa sollecitazione dell'ufficio o della sede diplomatica coinvolta.
- Quando l'Amministrazione è tenuta ad attivare il procedimento e permane inerte, il giudice amministrativo può ordinare la convocazione o l'adozione dell'atto procedimentale necessario entro un termine determinato, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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