Cassazione Civile, Ordinanza n. 32098/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso di maggiori somme versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per le annualità dal 2012 al 2017. La controversia nasceva dal fatto che il comune aveva applicato tariffe maggiorate approvate con delibera del 2002 e poi tacitamente prorogate anche oltre il 26 giugno 2012, nonostante l'intervenuta abrogazione della norma che consentiva ai comuni di aumentare le tariffe. In cassazione la ricorrente denunciava, come unico motivo, la violazione dell'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, come interpretato dall'art. 1, comma 739, l. n. 208/2015, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto legittima l'applicazione delle tariffe maggiorate anche per gli anni dal 2012 al 2017, cioè in periodi d'imposta successivi alla perdita di efficacia della facoltà comunale di aumento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'abrogazione della norma che consentiva ai comuni di incrementare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ha effetto, quanto alla salvezza delle delibere già adottate, solo fino al 26 giugno 2012; dal 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, neppure tacitamente, le maggiorazioni tariffarie. Poiché la sentenza impugnata aveva considerato legittima la proroga tacita di tariffe maggiorate deliberate nel 2002 anche per annualità successive al 2012, la Corte l'ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
art. 23, comma 7, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 134
La norma ha abrogato la disposizione che consentiva ai comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; la sua efficacia, per la Corte, impedisce la conferma o proroga delle maggiorazioni dopo il 26 giugno 2012.
art. 11, comma 10, l. 27 dicembre 1997 n. 449
"le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"
Era la base normativa della facoltà comunale di maggiorare le tariffe, poi abrogata.
art. 1, comma 739, l. 28 dicembre 2015 n. 208
"si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012"
Norma di interpretazione autentica che salva le maggiorazioni già deliberate al 26 giugno 2012, ma non consente nuove conferme o proroghe oltre tale data.
art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006 n. 296
Richiamato solo per escludere che la proroga tacita delle tariffe maggiorate possa valere in presenza della sopravvenuta abrogazione della facoltà di aumento.
art. 1, comma 917, l. 30 dicembre 2018 n. 145
Disposizione che disciplina, in deroga, la rateizzazione dei rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione per gli anni dal 2013 al 2018.
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Richiamato nella norma sulla rateizzazione dei rimborsi come fonte della potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali.
d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Corpo normativo di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, cui si riferivano le tariffe maggiorabili.
Massime di principio
- La norma di interpretazione autentica che salva gli aumenti tariffari già deliberati prima dell'abrogazione non può essere estesa a nuove conferme o proroghe, espresse o tacite, per gli anni d'imposta successivi.
- Quando una facoltà impositiva comunale è stata abrogata, il potere di conferma delle relative tariffe deve essere esercitato in conformità alla legislazione vigente e non può sopravvivere per mera inerzia o proroga tacita.
- In materia di tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, le maggiorazioni deliberate prima del 26 giugno 2012 restano salve per l'anno 2012 nei limiti della norma interpretativa, ma dal 2013 i comuni non sono più legittimati a introdurle o confermarle.
- Se il giudice di merito ritiene ancora applicabili, per annualità successive all'abrogazione, tariffe maggiorate fondate su una precedente delibera comunale, incorre in violazione di legge e la decisione va cassata con rinvio.
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