Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e hanno accettato la rinuncia formulata dalla controparte. Il processo è stato quindi dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (compagnia aerea)
La controversia
La controversia traeva origine dall’utilizzo, da parte di una compagnia aerea, di locali ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Malpensa concessi in subconcessione da S.E.A. La società utilizzatrice chiedeva la restituzione di quanto pagato in eccesso a titolo di corrispettivo, sostenendo che i canoni applicati dal 2002 fossero superiori a quelli successivamente determinati dall’ENAC con provvedimento del 4 ottobre 2007 (euro 250 per metro quadrato all’anno). La domanda era fondata sulla dedotta violazione dell’art. 16, comma 3, della direttiva 96/97/CE, sull’integrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c., nonché sulla violazione dell’art. 2597 c.c. e dell’art. 102 TFUE per abuso di posizione dominante e discriminazione nell’accesso alle infrastrutture aeroportuali. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo nulla la clausola contrattuale sul canone e sostituita di diritto dalla tariffa ritenuta congrua; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. S.E.A. proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, mentre la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale in sei motivi. Prima della decisione, entrambe le parti hanno però rinunciato ai rispettivi ricorsi e accettato la rinuncia avversaria.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, direttiva 96/97/CE
criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori
invocato come fonte cogente per imporre la determinazione del corrispettivo economico di accesso agli impianti aeroportuali secondo criteri non discriminatori e oggettivi.
art. 1339 c.c.
richiamato come meccanismo di integrazione automatica del contratto con le clausole imposte da norme imperative.
art. 2597 c.c.
richiamato per sostenere l’illegittimità di un trattamento discriminatorio da parte di un soggetto in posizione dominante.
art. 102 TFUE
richiamato quale parametro per censurare l’abuso di posizione dominante nel mercato dell’accesso alle infrastrutture aeroportuali.
art. 1418 c.c.
richiamato dal giudice di merito per affermare la nullità della clausola contrattuale contraria a norme imperative.
art. 1419 c.c.
richiamato dal giudice di merito per la sostituzione automatica della clausola nulla con il corrispettivo ritenuto equo.
art. 391, comma 4, c.p.c.
richiamato per escludere la condanna alle spese in caso di estinzione del processo a seguito di rinuncia ai ricorsi.
Massime di principio
- Se, prima della decisione della Corte di cassazione, tutte le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e le rinunce sono accettate, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia reciproca ai ricorsi, non deve farsi luogo alla condanna alle spese quando la Corte lo escluda espressamente ai sensi della norma processuale richiamata.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia preclude ogni pronuncia sul merito delle questioni sostanziali e processuali dedotte nei ricorsi principale e incidentale.
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