Ordinanza n. 258/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa alle concessioni di sette posti auto pubblici riservati a titolari di contrassegno invalidi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto al Comune di Potenza di conoscere i dati anagrafici e gli indirizzi dei titolari di sette contrassegni invalidi e di accedere alle ordinanze concessorie, alle istanze e alla documentazione istruttoria relativa all’assegnazione di sette posti auto pubblici situati antistante il fabbricato di sua proprietà. La richiesta è stata motivata dall’assunto che tali concessioni lederebbero le prerogative dominicali del fabbricato. A fronte del silenzio-rigetto formatosi il 3 dicembre 2025, la società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari dei contrassegni, quali controinteressati. Con sentenza parziale il TAR aveva ordinato al Comune di comunicare l’istanza ai controinteressati, acquisirne le eventuali opposizioni e decidere con provvedimento espresso. Tale ordine non è stato eseguito.
La decisione
Il TAR ha rilevato la persistente inerzia del Comune nell’esecuzione dell’ordine contenuto nella sentenza parziale e ha disposto un ulteriore incombente istruttorio finalizzato all’integrazione del contraddittorio. Ha ordinato al dirigente dell’Ufficio Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del Comune di Potenza di comunicare alla società ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nome, cognome e indirizzo di residenza dei titolari dei sette contrassegni invalidi. Ha nominato il Prefetto di Potenza commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in caso di persistente inadempimento decorso il termine assegnato. Il TAR ha inoltre stabilito che la ricorrente dovrà notificare l’atto introduttivo ai controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dei relativi dati e depositare la prova dell’integrazione del contraddittorio entro i successivi 10 giorni. È stata fissata la prosecuzione della trattazione per la camera di consiglio del 2 dicembre 2026. L’ordinanza non ha definito la domanda di accesso nel merito.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990
.… deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti L. n. 241/1990
Costituiscono il quadro normativo dell’accesso documentale richiesto dalla società.
artt. 3 e 6 d.P.R. n. 184/2006
come previsto dagli artt. 3 e 6 del DPR n. 184/2006
Impongono la comunicazione dell’istanza ai soggetti controinteressati e disciplinano la gestione delle loro eventuali opposizioni.
art. 331, comma 4, c.p.p.
si provvederà ad inviare la denuncia ex art. 331, comma 4, C.P.P. alla Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza
Richiamato dal giudice quale conseguenza prospettata in caso di persistente inadempimento dell’ordine impartito al dirigente comunale.
art. 136, comma 1, c.p.a.
Manda alla Segreteria di comunicare, ai sensi dell’art. 136, comma 1, cod. proc. amm.
Disciplina la comunicazione telematica del provvedimento processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., quando l’istanza di accesso riguarda documenti o dati riferibili a soggetti individuabili potenzialmente lesi dalla divulgazione, la definizione della domanda richiede la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati secondo gli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 184/2006.
- Se l’amministrazione non esegue l’ordine giudiziale di comunicare l’istanza di accesso ai controinteressati e di adottare un provvedimento espresso, il giudice può impartire ulteriori ordini esecutivi, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- L’identificazione dei controinteressati costituisce un incombente preliminare all’integrazione del contraddittorio: il giudice può ordinare all’amministrazione di comunicare al richiedente i dati necessari alla notificazione, fissando successivi termini per la notifica e per il deposito della relativa prova.
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