Cassazione Civile, Sentenza n. 4705/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il curatore ha impugnato le sentenze: Tribunale di Monza n.1419/2005, Corte d'Appello di Milano n.2875/2009 e Corte di Cassazione n.8724/2012 chiedendone l'annullamento in relazione a domande di restituzione di canoni di leasing e liquidazione di indennità per l'utilizzo dell'immobile. Il ricorso è stato però proposto da persona che si qualifica curatore ma non risulta abilitata al patrocinio in Cassazione, non è stata effettuata la notifica alle controparti, il ricorso è stato parimenti qualificato in modo difforme (anche come istanza di revocazione) e l'impugnazione risulta tardiva rispetto agli atti già definitivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione a patrocinare davanti alla Corte (atto proposto da non abilitato), per mancata notifica e per palese tardività/irricevibilità della domanda di annullamento delle pronunce già definitive. Non si è proceduto ad addebitare spese processuali all'intimata perché non ha svolto attività difensiva in questa sede. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Richiama il modello legale di rappresentanza e forma dell'atto: il ricorso deve essere proposto da soggetto abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; atto proposto personalmente da chi non è avvocato o non è iscritto all'albo degli abilitati è inammissibile.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.176/2020)
Consente la trattazione in camera di consiglio senza udienza pubblica e senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori se nessuna parte richiede discussione orale; applicata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24/12/2012 n.228)
Prevede la fattispecie che impone, se sussistenti i presupposti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002
Collegato al comma 1-quater: disciplina il calcolo/obbligo del contributo unificato aggiuntivo in specifiche ipotesi processuali; richiamato per l'effetto contributivo da porre a carico del ricorrente se dovuto.
Cass. ord. n.12509/2011 e Cass. n.20893/2015 (giurisprudenza citata)
Precedenti giurisprudenziali usati dalla Corte per affermare che la mancata notifica del ricorso determina inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. Sez. Un. 20/02/2020, n.4315 (giurisprudenza citata)
Utilizzata per richiamare l'orientamento relativo all'applicazione delle norme sul contributo unificato e sulle conseguenze amministrative del deposito di ricorsi privi dei presupposti.
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione è indispensabile essere assistiti da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte: atti proposti personalmente da non abilitati sono inammissibili.
- La corretta notifica del ricorso alle controparti è requisito di ammissibilità; la mancata notifica comporta l'inammissibilità.
- Non è possibile ottenere tardivamente l'annullamento di sentenze ormai definitive: occorre rispettare i rimedi e i termini previsti (es. impugnazione ordinaria entro i termini, revocazione solo in casi particolari).
- La qualificazione del rimedio (ricorso per cassazione vs istanza di revocazione) deve essere chiara e corretta: errori di qualificazione possono incidere sull'iscrizione e sull'ammissibilità del gravame.
- In periodi e situazioni previste da norme speciali (es. art.23 d.l.137/2020) la trattazione può avvenire in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta delle parti; ciò non pregiudica i requisiti formali di ammissibilità.
- Attenzione agli obblighi amministrativi: in caso di ricorso infondato o carente possono sorgere obblighi di versamento aggiuntivo del contributo unificato; quindi verificare preventiva fondatezza e correttezza formale prima del deposito.
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