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Legge

L.R. Marche 18/2014

Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Emilia-Romagna lo studio e l’uso di terapia del sorriso e pet therapy come supporti integrativi alle cure, soprattutto in ambito pediatrico, neurologico e oncologico. Prevede elenchi regionali di soggetti accreditati/informativi, criteri formativi e attuativi definiti dalla Giunta entro termini prefissati, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Terapia del sorriso e pet therapy nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali

Terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy

La legge regionale dell’Emilia-Romagna promuove l’introduzione di due trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche: la terapia del sorriso e la pet therapy. L’intervento è rivolto alle strutture sanitarie pubbliche e private e, prioritariamente, agli ambiti pediatrici, neurologici e oncologici, nonché alle strutture sociali residenziali e semiresidenziali disciplinate dalla normativa regionale di settore.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a favorire l’utilizzo di metodiche complementari nel rispetto della normativa vigente. La Regione intende valorizzare attività svolte da operatori adeguatamente formati, senza sostituire le cure cliniche, ma integrandole come supporto terapeutico e relazionale.

Definizioni delle attività riconosciute

La legge definisce in modo espresso le due pratiche considerate:

  • terapia del sorriso: uso del sorriso e del pensiero positivo in funzione terapeutica, tramite operatori appositamente formati;
  • pet therapy: utilizzo del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, da parte di operatori adeguatamente formati e nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.

Criteri di introduzione e svolgimento delle attività

La Giunta regionale deve definire, con atti distinti e sentita la Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per l’introduzione e l’utilizzo di entrambe le terapie. Tali atti devono inoltre garantire che le attività svolte nei contesti previsti siano realizzate senza oneri a carico del bilancio regionale o del fondo sanitario regionale.

Elenchi regionali dei soggetti operanti

Presso la Giunta regionale sono istituiti due elenchi:

  • l’elenco dei soggetti che forniscono la terapia del sorriso;
  • l’elenco dei soggetti che forniscono la pet therapy.

Possono esservi iscritti gli enti che risultino attivi da almeno tre anni nell’erogazione delle rispettive attività e che si avvalgano di operatori debitamente formati. La Giunta disciplina criteri, modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi, prevedendone l’aggiornamento almeno triennale.

Formazione degli operatori

I percorsi formativi per gli operatori sono realizzati nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale e sono finalizzati all’acquisizione di competenze professionali specifiche nel settore socio-sanitario. Tali percorsi possono essere inseriti negli atti di programmazione regionale in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro.

Termini per l’attuazione

La legge assegna alla Giunta termini puntuali per l’adozione delle deliberazioni attuative:

  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore, per le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di introduzione e utilizzo delle terapie, anche attraverso un’eventuale fase sperimentale;
  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore, per le disposizioni relative agli elenchi regionali.

Gli elenchi hanno esclusivamente funzione informativa e conoscitiva.

Clausola finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Stato di attualità

La legge disciplina un settore ancora astrattamente vigente, ma la sua utilità pratica appare limitata soprattutto alla funzione conoscitiva degli elenchi e alla cornice organizzativa delle attività terapeutiche complementari nella regione interessata.

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