L.R. Marche 13/2014
Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo concede un contributo annuale ai Comuni che hanno mantenuto la sede dell’ufficio del giudice di pace. La Giunta stabilisce criteri e modalità; il contributo non può superare il 30% della spesa per i Comuni montani/associati e il 20% per gli altri. Stanziamento previsto solo per il 2014, con disciplina finanziaria successiva demandata alle leggi di bilancio.
Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace
Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace
La legge regionale disciplina un sostegno economico ai Comuni dell’Abruzzo che hanno chiesto e ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del giudice di pace. La misura è collegata alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e opera nell’ambito territoriale regionale.
Ambito di applicazione e beneficiari
Il contributo è riconosciuto ai Comuni che abbiano ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del giudice di pace ai sensi della normativa statale sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il beneficio è quindi limitato ai soli enti che abbiano seguito la procedura prevista dal decreto legislativo n. 156 del 2012.
Misura del contributo e limiti percentuali
L’ammontare del contributo è annuale e viene parametrato alla spesa sostenuta dal Comune per il mantenimento dell’ufficio. La legge fissa due tetti massimi:
- fino al 30% della spesa sostenuta per i Comuni compresi negli ambiti territoriali disciplinati dalla legge regionale sulle comunità montane e sull’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- fino al 20% della spesa sostenuta per tutti gli altri Comuni.
Criteri e modalità di concessione
La definizione concreta dei criteri e delle modalità di concessione è rimessa alla Giunta regionale, che deve adottare un apposito provvedimento. La disciplina regionale non individua direttamente nel testo i criteri operativi, ma demanda l’attuazione amministrativa all’organo esecutivo.
Disciplina finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno 2014, una spesa complessiva di 212.000 euro. Per gli anni successivi l’entità della spesa è rinviata alle relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La copertura per il 2014 è assicurata mediante utilizzo di una quota della somma iscritta nell’UPB 20804 del bilancio di previsione 2014; le somme occorrenti dal 2014 sono poi iscritte nell’UPB 10601 su appositi capitoli, con autorizzazione alla Giunta ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per la gestione nel POA.
Termine transitorio per l’adozione della delibera attuativa
La deliberazione della Giunta che fissa criteri e modalità di concessione deve essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
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