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Legge

L.R. Marche 14/2014

Misure di contenimento della spesa di personale in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Normativa regionaleL.R. Marche 14/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge recepisce per la Regione le misure statali di contenimento della spesa per il personale flessibile e per il personale dei gruppi consiliari. Salva, fino al termine dell’attuale legislatura, i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore. È inoltre dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Misure di contenimento della spesa del personale regionale e dei gruppi consiliari

Misure regionali di contenimento della spesa di personale

La legge disciplina, per la Regione, l’attuazione di vincoli statali in materia di spesa del personale, con particolare riguardo ai rapporti di lavoro flessibili e al personale dei gruppi consiliari. Interviene anche su una disposizione regionale previgente, di cui viene disposto l’abrogazione di un comma.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • i rapporti di lavoro flessibili della Regione, compresi quelli instaurati presso le strutture speciali di diretta collaborazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio;
  • il personale dei gruppi consiliari.

Contenimento della spesa per il personale flessibile

La Regione dà attuazione al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibili. Il rinvio comprende anche quelli presso le strutture speciali di diretta collaborazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Regime transitorio e salvaguardia dei rapporti in essere

Sono espressamente fatti salvi, fino al termine dell’attuale legislatura, i rapporti di lavoro flessibili già instaurati alla data di entrata in vigore della legge. La previsione limita quindi l’efficacia del contenimento solo per i rapporti già esistenti, mantenendoli operativi sino alla fine della legislatura in corso.

Personale dei gruppi consiliari

Per il personale dei gruppi consiliari la Regione attua quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome del 6 dicembre 2012.

Modifica di normativa regionale previgente

La nota all’articolo 1 indica che il comma 4 abroga il comma 9 dell’art. 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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