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Legge

L.R. Marche 12/2014

Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo la produzione e il commercio di piante, parti di piante, bulbi e sementi, subordinandoli ad autorizzazione fitosanitaria e a requisiti professionali stabiliti dalla normativa statale. Prevede obblighi per i titolari, un elenco regionale, vigilanza e sanzioni, oltre a formazione professionale e regole per serre e vendita di prodotti complementari.

Tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e ornamentale

Tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e ornamentale

La legge regionale disciplina, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia fitosanitaria, la produzione vivaistica, la commercializzazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali nella Regione Abruzzo. Mira a migliorare la qualità del materiale di propagazione e a rafforzare i controlli fitosanitari.

Autorizzazione all’attività e requisiti professionali

Chiunque voglia produrre e vendere piante e loro parti, oppure commerciare piante, parti di piante, bulbi e sementi, deve ottenere l’autorizzazione prevista dal d.lgs. 214/2005. Il titolo è rilasciato dal servizio fitosanitario regionale, previa verifica dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal d.m. 12 novembre 2009.

I requisiti professionali richiesti per il rilascio dell’autorizzazione sono quelli individuati dalla normativa statale richiamata. Le procedure amministrative per il rilascio sono determinate dal servizio fitosanitario regionale, nel rispetto della disciplina vigente.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione, oltre agli obblighi già previsti per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori, deve:

  • tenere in azienda una planimetria con l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio, secondo le modalità tecniche fissate dal servizio fitosanitario regionale;
  • conservare la documentazione sugli acquisti dei prodotti disciplinati dalla legge e i passaporti delle piante quando prescritti;
  • controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e segnalare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o il sospetto di organismi nocivi previsti dalla direttiva 2002/89/CE o di organismi nocivi non conosciuti;
  • consentire l’accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e ai locali di confezionamento, trattamento e deposito per i controlli;
  • rispettare le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Formazione professionale e qualificazione degli operatori

La Regione sostiene la formazione, l’aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori del settore mediante specifici corsi. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di attuazione degli interventi formativi.

Elenco regionale degli operatori autorizzati

Gli operatori autorizzati ai sensi della legge sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale, ferma restando l’iscrizione obbligatoria nel Registro ufficiale dei produttori. L’elenco è articolato in due sezioni:

  • vivaista, per chi produce materiali di propagazione, acclimata materiale micropropagato e ne cura la commercializzazione;
  • produttore, per chi coltiva piante e le commercializza. Le modalità di iscrizione e cancellazione sono stabilite dalla Giunta regionale nell’ambito dell’atto previsto per la formazione professionale.

Vigilanza, controlli e misure fitosanitarie

La vigilanza e i controlli sono svolti dal servizio fitosanitario regionale secondo le modalità del d.lgs. 214/2005. In particolare, il servizio:

  • effettua controlli e vigilanza su vegetali e prodotti vegetali nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
  • esegue analisi specialistiche anche tramite istituti di ricerca, sperimentazione agraria e laboratori accreditati;
  • detta disposizioni per la certificazione volontaria genetico-sanitaria delle specie di maggiore interesse del vivaismo regionale;
  • può prescrivere misure necessarie, inclusa la distruzione di vegetali o prodotti contaminati o sospetti;
  • presta assistenza tecnica per il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Sanzioni

Per le violazioni della legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del d.lgs. 214/2005.

Serre e attività complementari

L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione può installare serre, fisse o mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Può inoltre vendere al dettaglio prodotti complementari e integrativi rispetto a quelli dell’azienda orto-floro-vivaistica, a condizione che:

  • la superficie destinata alla vendita dei prodotti complementari, in strutture agricole produttive come serre e annessi rustici su un unico corpo fondiario, non superi il 10% della superficie totale aziendale e comunque non ecceda 400 mq;
  • i ricavi derivanti da tale vendita non superino i limiti che consentono di qualificare l’attività come connessa e non prevalente rispetto all’attività principale di orto-floro-vivaismo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Disciplina applicabile in via residuale

Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applicano il d.lgs. 214/2005 e il d.m. 12 novembre 2009.

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