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Legge

L.R. Marche 19/2014

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”

Normativa regionaleL.R. Marche 19/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 34/1988 sul finanziamento dei gruppi consiliari, introducendo e sostituendo varie disposizioni organizzative e di gestione. Le nuove regole si applicano, per alcune parti, dalla X legislatura; in sede di prima applicazione l’Ufficio di presidenza deve provvedere entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari

Modifiche alla disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari

La legge regionale interviene sulla l.r. 10 agosto 1988, n. 34, che disciplina il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari nella Regione. Il testo consolidato risultante introduce o sostituisce varie disposizioni sulla gestione dei contributi e sui relativi adempimenti organizzativi.

Ambito dell’intervento normativo

Il provvedimento non istituisce una nuova disciplina autonoma, ma modifica in più punti la legge regionale n. 34/1988. Le modifiche riguardano articoli relativi alla struttura della disciplina, agli adempimenti degli organi interni del Consiglio e alle regole di funzionamento connesse all’erogazione e all’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari.

Contenuto sostanziale delle modifiche

Il testo consolidato risulta inciso in modo esteso:

  • è modificato l’articolo 1 della l.r. 34/1988;
  • è sostituito l’articolo 1-bis;
  • è modificato il comma 3 dell’articolo 1-ter;
  • è modificato il comma 3 dell’articolo 2;
  • è inserito l’articolo 2-bis;
  • è sostituito l’articolo 4;
  • è inserito l’articolo 4-bis;
  • è sostituito l’articolo 5.

Poiché nel testo fornito non è riportato il contenuto letterale delle nuove disposizioni, il provvedimento va letto come intervento di aggiornamento della disciplina preesistente sul finanziamento dei gruppi consiliari, con nuove regole organizzative e procedurali destinate a sostituire quelle previgenti nei punti indicati.

Regime transitorio e decorrenza

La legge contiene una disciplina transitoria specifica:

  • in sede di prima applicazione, l’Ufficio di presidenza deve effettuare gli adempimenti previsti dal comma 1 dell’articolo 2-bis della l.r. 34/1988, introdotto da questa legge, entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
  • le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 si applicano a decorrere dalla X legislatura.

Pertanto, una parte rilevante delle modifiche non opera immediatamente, ma solo dal primo esercizio/mandato corrispondente alla X legislatura, mentre gli adempimenti iniziali previsti dall’articolo 2-bis devono essere curati entro il termine di 30 giorni.

Ulteriori disposizioni finali

Il testo fornito richiama anche una ulteriore modifica alla l.r. 21 dicembre 2012, n. 43, ma senza riportarne il contenuto. Non emergono nel testo elementi ulteriori su controlli, sanzioni o profili finanziari specifici.

Testo integrale

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